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Ordinanza — n. 47280/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47280/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47280/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da CONTE ANTONIO n. a Pollena Trocchia il 23/7/1997 avverso la sentenza resa dal Tribunale di Noia in data 5/7/2021 -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza il Gip del Tribunale di Noia applicava all'imputato -su concorde richiesta delle parti- riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, con la continuazione e la riduzione per la scelta del rito, la pena di anni tre, mesi otto di reclusione ed eunD tremila di multa in relazione ai delitti di rapina aggravata, lesioni e violenza privata.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 47280/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, ord. n. 3108 del 8/1/2018, Rv. 272252). Nella specie, la deduzione difensiva non risulta avere riscontro nei capi d'imputazione dal momento che la minaccia qualificante di cui al capo C) si colloca a valle rispetto alla consumazione dei delitti di rapina propria aggravata e lesioni aggravate e la circostanza ex art. 61 n. 2 cod.pen. coglie un legame estrinseco e non funzionale con riguardo alla violenza strutturale della rapina. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

Parole chiave

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violenza carnale qualificata azione penale privata rapina qualificata reati violenti violenza carnale su minori lesioni semplici qualificate
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da CONTE ANTONIO n. a Pollena Trocchia il 23/7/1997 avverso la sentenza resa dal Tribunale di Noia in data 5/7/2021 -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza il Gip del Tribunale di Noia applicava all'imputato -su concorde richiesta delle parti- riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, con la continuazione e la riduzione per la scelta del rito, la pena di anni tre, mesi otto di reclusione ed eunD tremila di multa in relazione ai delitti di rapina aggravata, lesioni e violenza privata.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto contestato al capo c).

3. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha reiteratamente affermato che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, G6, Rv. 281116;

Sez. 6, ord. n. 3108 del 8/1/2018, Rv. 272252). Nella specie, la deduzione difensiva non risulta avere riscontro nei capi d'imputazione dal momento che la minaccia qualificante di cui al capo C) si colloca a valle rispetto alla consumazione dei delitti di rapina propria aggravata e lesioni aggravate e la circostanza ex art. 61 n. 2 cod.pen. coglie un legame estrinseco e non funzionale con riguardo alla violenza strutturale della rapina. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma il 23 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Pres t Anna Maria De Santis Luc no Imperiali iDEPOSITATA .IN CANCELLERIA i2 9 13