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Ordinanza — n. 47275/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of grounds regarding sentencing and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47275/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Di Vincenzo inadmissible, ruling it manifestly unfounded. The lower court had properly addressed the defense's claims regarding the denial of generic mitigating circumstances and the sentencing calculation within its judgment. Since the first instance decision was sufficiently motivated and consistent with procedural findings, the cassation court found no grounds for intervention.

Regesto Legislator

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Art. 366, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is manifestly unfounded, particularly when the lower court has provided adequate reasoning for its sentencing decisions and refusal of mitigating factors.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded sentencing calculation generic mitigating circumstances procedural motivation recidiva nell'infrazione pentito criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 366, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da DI VINCENZO ANIELLO n. ad Arzano 1'1/3/1969 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Napoli in data 21/1/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Napoli, per quanto in questa sede rileva, confermava la decisione del Gup del Tribunale di Napoli Nord, che aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di furto aggravato ascritto al capo E) nonché della contravvenzione ex art. 75 D.Igs 159/2011, condannandolo alla pena di anni tre,mesi due di reclusione ed euro mille di multa.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del Di Vincenzo, il quale ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Infatti, la Corte di merito ha disatteso il gravame difensivo in punto di pena con congrua motivazione, dando conto delle ragioni alla base del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e, in particolare, dell'impossibilità di riconoscere valenza positiva alla confessione, intervenuta a fronte di un solido quadro probatorio a carico del prevenuto, nonché della negativa prognosi personologica connessa alla violazione della misura di prevenzione. La sentenza impugnata ha, altresì, argomentato la mancata esclusione della recidiva e l'adeguatezza del trattamento sanzionatorio praticato dal primo giudice, ritenuto rispondente ai criteri dosimetri ex art. 133 e non mitigabile.

Siffatta valutazione non è suscettibile di censura in questa sede in quanto supportata da idonea motivazione, coerente con le risultanze processuali. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma il 23 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Luci Imperiali ID