Ordinanza — n. 47274/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da MAURIZIO FRANCESCO n. ad Albenga il 12/8/1966 avverso la sentenza resa dal Tribunale di Savona in data 13/5/2021 -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza il Gip del Tribunale di Savona applicava all'imputato - su richiesta delle parti, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, con la continuazione e la riduzione per il rito- la pena di anni tre di reclusione ed euro 1400,00 di multa in relazione a plurime ipotesi di appropriazione indebita e truffa ascritte in rubrica.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 640 cod.pen, art. 646 cod.pen; Ordinanza — n. 47274/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. Il giudice ha recepito l'accordo tra le parti, indicando quale reato più grave l'appropriazione indebita aggravata di cui al capo A), riconoscendo le generiche prevalenti ed operando di seguito un cumulativo aumento a titolo di continuazione per tutte le residue fattispecie contestate. La difesa non spiega quale concreto interesse persegua nel sostenere che talune ipotesi di appropriazione indebita avrebbero dovuto essere qualificate come truffa dal momento che il delitto ex art. 640 cod.pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da MAURIZIO FRANCESCO n. ad Albenga il 12/8/1966 avverso la sentenza resa dal Tribunale di Savona in data 13/5/2021 -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza il Gip del Tribunale di Savona applicava all'imputato - su richiesta delle parti, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, con la continuazione e la riduzione per il rito- la pena di anni tre di reclusione ed euro 1400,00 di multa in relazione a plurime ipotesi di appropriazione indebita e truffa ascritte in rubrica.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo l'erronea qualificazione giuridica dei reati di cui ai capi C,D,E,H,I,O.
3. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. Il giudice ha recepito l'accordo tra le parti, indicando quale reato più grave l'appropriazione indebita aggravata di cui al capo A), riconoscendo le generiche prevalenti ed operando di seguito un cumulativo aumento a titolo di continuazione per tutte le residue fattispecie contestate. La difesa non spiega quale concreto interesse persegua nel sostenere che talune ipotesi di appropriazione indebita avrebbero dovuto essere qualificate come truffa dal momento che il delitto ex art. 640 cod.pen.
è sanzionato (h_ più gravemente rispetto a quello di cui all'art. 646 cod.pen., avuto riguardo al minimo edittale, sia della pena detentiva che pecuniaria, mentre le pene massime si equivalgono. Né ha chiarito le ragioni alla base del ricorso dal momento che le parti hanno indicato un aumento a titolo di continuazione complessivamente determinato in mesi 15 di reclusione ed euro 500,00, da ritenersi pariteticamente frazionabile per gli ulteriori 14 reati in continuazione. 3.1 Per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità l'interesse richiesto dall'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento oggetto dell'impugnazione e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del predetto provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante (Sez. 6 n.17686 del 7/4/2016, Rv 267172;
Sez. 7, ord. N.21809 del 18/12/2014, Rv 263538). 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma il 23 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria •e Santis D E P O 1TATA IN CANCELLA7,1A il 9