Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it after the 2017 law changed direct appeal rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Maggio's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Maggio argued that the lower court failed to renew the trial to assess his capacity for intent and will regarding the aggravated robbery charge. The court rejected this procedural claim, ruling that the 2017 law amendment explicitly prohibits individuals from directly filing cassation appeals, requiring representation by a lawyer instead.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 609, cod. proc. pen.: The right to file a cassation appeal directly cannot be exercised personally by the interested party after the entry into force of the law of June 23, 2017, No. 103, which mandates representation by a lawyer.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da MAGGIO GIOVANNI n. a Taranto il 27/2/1975 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Genova in data 25/1/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Genova confermava la decisione del Tribunale di Imperia che aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di rapina impropria aggravata e, riconosciuta l'attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen. equivalente alla contestata recidiva, lo condannava alla pena di anni tre di reclusione ed euro 600,00 di multa.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Maggio, deducendo la violazione di legge con riguardo alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di accertare la capacità di intendere e di voler al momento del fatto.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103 che ha novellato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., escludendo la possibilità di un diretto esercizio del diritto d'impugnazione da parte dell'interessato (Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017,Simut, Rv. 271780;Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017,Lissandrello, Rv. 271334).c, 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma il 23 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria De Santis Lucia Imperiali DEPOSVTATA IN CANCELLERIA 29 DIC 2921 IL I