Ordinanza — n. 47271/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1) SARACHELLI MARIO n. a Isernia il 1/3/1994 2) SARACHELLI MARIO n. a Isernia il 26/11/1990 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Campobasso in data 28/1/2021 -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Campobasso, in riforma della sentenza del Tribunale di Isernia e in accoglimento del concordato sulla pena prospettato dalle parti, rideterminava in anni tre di reclusione ed euro 900,00 di multa la pena inflitta a Sarachelli Mario cl. 1994 in relazione ai delitti di rapina aggravata, lesioni e tentata estorsione ascrittigli ai capi A,B e C della rubrica; e in mesi otto di reclusione ed euro 310,00 di multa la sanzione inflitta a Sarachelli Mario c1.1990 per il delitto di ricettazione contestato sub D).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 47271/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli imputati, il quale ha dedotto il vizio di motivazione con riguardo alla mancata esplicitazione delle ragioni alla base dell'accoglimento del concordato.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1) SARACHELLI MARIO n. a Isernia il 1/3/1994 2) SARACHELLI MARIO n. a Isernia il 26/11/1990 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Campobasso in data 28/1/2021 -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Campobasso, in riforma della sentenza del Tribunale di Isernia e in accoglimento del concordato sulla pena prospettato dalle parti, rideterminava in anni tre di reclusione ed euro 900,00 di multa la pena inflitta a Sarachelli Mario cl. 1994 in relazione ai delitti di rapina aggravata, lesioni e tentata estorsione ascrittigli ai capi A,B e C della rubrica; e in mesi otto di reclusione ed euro 310,00 di multa la sanzione inflitta a Sarachelli Mario c1.1990 per il delitto di ricettazione contestato sub D).
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli imputati, il quale ha dedotto il vizio di motivazione con riguardo alla mancata esplicitazione delle ragioni alla base dell'accoglimento del concordato.
3. I ricorso sono inammissibili perché proposti per motivi non consentiti. Questa Corte ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102;Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019,dep.2020,Rv. 278170).
Nella specie non è ravvisabile alcuno dei vizi suscettibili di instaurare il contraddittorio di legittimità dal momento che la difesa denunzia in maniera del tutto generica un insussistente deficit motivazionale sulle condizioni d'accesso al rito. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma il 23 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria De Santis Luci mperiali nDEPOSITATA IN CANCEL