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Ordinanza — n. 47270/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for genericity and lack of specific grounds regarding evidentiary assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47270/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the generic and non-specific nature of the grievances raised by the defense. The appellant reiterated complaints already analyzed and rejected by the Court of Appeal of Campobasso without providing new critical arguments. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic and non-specific, failing to critically re-examine the merits of the contested judgment.

Parole chiave

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generic grounds non-specific censure inadmissible appeal evidentiary assessment procedural costs motivazione inadeguata delle censure costituzionali permesso di promuovere un procedimento penale assenza di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da BRKIC SPOMENKO n. in Serbia il 5/6/1971 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Campobasso in data 20/4/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Campobasso confermava la decisione del locale Tribunale che aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di tentata rapina impropria aggravata, condannandolo alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro mille di multa.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, il quale ha dedotto il vizio di motivazione con riguardo all'apprezzamento del compendio indiziario.

3. Il ricorso è inammissibile per genericità ed aspecificità delle censure. Infatti, il ricorrente reitera le doglianze formulate con il primo motivo d'appello, analiticamente scrutinate dalla Corte di merito e disattese con il supporto di esaustiva motivazione, esente da criticità giustificative. Con l'apparato reiettivo del gravame la difesa non si confronta criticamente, votando l'impugnazione all'irricevibilità.4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma il 23 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente , Anna Maria De Santis Luc1 penali DEPOS