Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 47269/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conditional suspension sentence for clan involvement due to insufficient evidence of intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47269/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness, rejecting the defense's claims regarding the existence of the offense and the defendant's liability. The lower court had thoroughly reconstructed evidence from a cooperating witness and telephone interceptions, establishing the defendant's father's collusion with the Mallardo clan and her awareness of the betting point's economic involvement. The court ruled that the defense's arguments failed to counter the overwhelming evidentiary convergence and were too generic to challenge the conviction.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 12 quinquies D.L. 306/92; The appeal is inadmissible when the lower court's reasoning exhaustively reconstructs the evidentiary sources proving the defendant's liability and the existence of the offense, rendering the defense's generic arguments insufficient to undermine the conviction.

Parole chiave

Generato dall'IA
clan involvement conditional suspension manifest unfoundedness evidentiary convergence inadmissible appeal collusion with organized crime insufficient intent proof complicità in sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 12 quinquies D.L. 306/92
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da BASILE DANIELA n. a Napoli il 13/1/1990 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Napoli in data 15/10/2020 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Napoli confermava la decisione del Gup del Tribunale di Napoli che, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto l'imputata colpevole del delitto ex artt. 12 quinquies D.L. 306/92, aggravato dal fine di agevolare il clan camorristico Mallardo, condannandola - concesse le attenuanti generiche ed applicata la riduzione per la scelta del rito- alla pena di anni uno,mesi otto di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore della Basile, deducendo la violazione di legge e la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'illecito e alla responsabilità della prevenuta.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure formulate. La sentenza impugnata ha ricostruito in maniera esaustiva le fonti di prova alla base del giudizio di responsabilità della prevenuta, sottolineando la convergenza delle dichiarazioni del collaboratore Pirozzi Giuliano e degli esiti delle intercettazioni telefoniche; la figura di imprenditore colluso con il clan Mallardo di Basile Francesco, padre dell'imputata, operante nel settore delle scommesse; la certa consapevolezza della ricorrente in ordine alla cointeressenza economica nella gestione del punto scommesse di esponenti del clan camorristico, in particolare di D'Alteri° Giuseppe e D'Alterio Carlo Antonio, alla luce degli esiti della perquisizione presso la sua abitazione, che aveva consentito il rinvenimento di un'agenda riportante annotazioni di cifre e riferimenti ai D'Alteri° e a Mallardo Feliciano.

Gli argomenti spesi dalla difesa al fine di sostenere l'insussistenza della contestata intestazione fittizia non si misurano con la pluralità delle emergenze processuali scrutinate dai giudici di merito, univocamente attestanti la sussistenza dell'illecito, e risultano, dunque, inidonei a scardinare l'impianto argomentativo della sentenza impugnata. Quanto al dolo elusivo la censura difensiva è del tutto generica, limitandosi al richiamo di un precedente giurisprudenziale, senza specifici riferimenti alla fattispecie a giudizio. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma il 23 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Pres nte Anna Maria a...,D Santis Lu o Imperiali i .. IN CANCELLERIA 29