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Ordinanza — n. 47268/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of functional connection and failure to notify defendant of appellate summary.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47268/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding subjective criminal responsibility and the denial of general mitigating circumstances. The defendant's defense also raised a new issue concerning the failure to notify the defendant of the appellate summary, which the court deemed unrelated to the main appeal and not subject to ex officio review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if new grounds lack functional connection to the main appeal or if the failure to notify the defendant of the appellate summary does not affect the admissibility of the appeal filed by the defense counsel.

Parole chiave

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inadmissible appeal functional connection ex officio review appellate summary defense counsel duty circostanza aggravante traffico aggravato di stupefacenti altri reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
281391), principio pienamente coerente con la riconosciuta necessità della difesa tecnica per l'accesso alla giurisdizione di legittimità a seguito della modifica dell'art. 613, comma 1, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1 n. 22337 del 23/3/2021, Rv. 281391
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da DI ANTONIO PAOLO n. a Roma il 4/1/1968 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Roma in data 30/11/2020 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Civitavecchia in data 2/4/2015, riconosceva il vincolo della continuazione tra il delitto di rapina ascritto in rubrica e i fatti giudicati con sentenza della Corte di appello di Roma in data 11/7/2012, irrevocabile il 24 settembre seguente e, per l'effetto, rideterminava la pena complessiva inflitta al Di Antonio per il reato continuato in anni cinque di reclusione ed euro duemila di multa.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del Di Antonio, il quale ha, dedotto il vizio di motivazione in relazione alla attribuibilità soggettiva del reato di rapina al prevenuto nonché la violazione di legge e l'illogicità della motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche. Con atto del 2/11/2021 il difensore ha presentato una memoria difensiva contenente motivi nuovi, contestando la rilevata inammissibilità del ricorso e deducendo ulteriormente l'omessa notifica dell'estratto contumaciale all'imputato, dovendo applicarsi ratione temporis la previgente disciplina in quanto il giudizio di primo grado si era concluso in epoca anteriore l'entrata in vigore della L. n. 67/2014.

3. Il ricorso principale è inammissibile. Infatti, il primo motivo reitera rilievi in punto di responsabilità ed attendibilità della p.o. già adeguatamente scrutinati in sede di merito con esiti reiettivi e propone censure in fatto intese ad una rilettura del compendio probatorio preclusa in sede di legittimità. Quanto al secondo motivo, il diniego delle attenuanti generiche è fondato non solo sul rilievo del precedente penale ma, come espressamente evidenziato nell'ultimo capoverso di pag. 1, sulla gravità del fatto e sull'intensità del dolo, avendo il giudice d'appello sottolineato che la condotta violenta strumentale, consumata a mezzo di una pistola, si era estesa anche alla madre della laniero. 3.1 Con riguardo all'omessa notifica dell'estratto contumaciale, dedotta solo nei motivi aggiunti, la censura è per più versi inammissibile.

Da un lato, infatti, trattasi di eccezione priva di collegamento funzionale con i motivi sviluppati nel ricorso principale e non connotata dal requisito della rilevabilità d'ufficio ex art. 609, comma 2, cod.proc.pen.; dall'altro, questa Corte ha recentemente chiarito che l'omessa notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di appello non produce effetti sul ricorso per Cassazione, ritualmente proposto dal suo difensore di fiducia, dovendosi presumere che, in forza del rapporto tra patrocinatore e patrocinato, la sentenza impugnata sia stata dal primo portata a cónoscenza di quest'ultimo e che l'esercizio del potere di impugnazione sia stato tra i medesimi condiviso ( Sez. 1 n. 22337 del 23/3/2021, Rv. 281391), principio pienamente coerente con la riconosciuta necessità della difesa tecnica per l'accesso alla giurisdizione di legittimità a seguito della modifica dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma il 23 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presid te ri Anna Maria De Santis Luci periali nDEPOSITATA IN CANC