Ordinanza — n. 47267/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da NAPOLITANO ANNAMARIA n. a Noia 1'1/4/1971 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Napoli in data 14/1/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Napoli riformava, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la decisione del locale Tribunale, che aveva riconosciuto l'imputata colpevole del delitto di tentata estorsione in concorso, rideterminando la pena in anni due di reclusione ed euro 500,00 di multa ed accordando il beneficio della sospensione condizionale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 47267/2021 — snpen · Corte di Cassazione: a Noia 1'1/4/1971 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Napoli in data 14/1/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Napoli riformava, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la decisione del locale Tribunale, che aveva riconosciuto l'imputata colpevole del delitto di tentata estorsione in concorso, rideterminando la pena in anni due di reclusione ed euro 500,00 di multa ed accordando il beneficio della sospensione condizionale.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da NAPOLITANO ANNAMARIA n. a Noia 1'1/4/1971 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Napoli in data 14/1/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Napoli riformava, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la decisione del locale Tribunale, che aveva riconosciuto l'imputata colpevole del delitto di tentata estorsione in concorso, rideterminando la pena in anni due di reclusione ed euro 500,00 di multa ed accordando il beneficio della sospensione condizionale.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore della Napolitano, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto generico e privo di correlazione con lo specifico caso a giudizio. Invero, già il primo giudice aveva riconosciuto alla ricorrente le circostanze attenuanti generiche, stimate equivalenti all'aggravante delle più persone riunite. Il giudice d'appello ha ritenuto di non poter accedere alla rivisitazione del giudizio di comparazione nel senso della prevalenza, pur provvedendo a mitigare il trattamento sanzionatorio e ad accordare il beneficio cL della sospensione. Con detti esiti la difesa non si misura criticamente, limitandosi ad un'esposizione dei principi giurisprudenziali in materia di attenuanti innominate e obbligo di motivazione. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma il 23 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria De Santis Luce.Jmperiali „DEPOSITATA IN CANCELLERIA 1 7