Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 47265/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47265/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47265/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1) COMIGNANI FABRIZIO n. a Pescara il 23/5/1972 2) DI GIORGIO VERONICA n. a Pescara il 19/12/1986 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di L'Aquila in data 14/12/2020 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di L'Aquila confermava la decisione del Gip del Tribunale di Pescara che, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto gli imputati colpevoli dei delitti di ricettazione e falso loro ascritti in rubrica ai capi A) e C) ( quest'ultimo contestato al solo Carmignani), condannando il Comignani alla pena di anni due,mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa; la Di Giorgio, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di anni uno di reclusione ed euro 300,00 di multa.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 581 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 47265/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Analogamente assiomatiche sono le doglianze in punto di trattamento sanzionatorio, che non si confrontano con gli esiti processuali laddove sostengono l'occasionalità e la minima offensività dei fatti. In sostanza, il ricorrente è venuto meno all'obbligo, sancito dall'art. 581 cod.proc.pen., di indicare in maniera specifica e puntuale gli elementi di fatto e di diritto a sostegno della proposta impugnazione in stretta correlazione logica con l'impianto motivazionale della sentenza censurata. 3.1 Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Di Giorgio Veronica è inammissibile per manifesta infondatezza.

Parole chiave

Generato dall'IA
imputazione per reati di stupefacenti somministrazione coatta di farmaci difetto di motivazione colpa del patrocinatore altri capi d'accusa integratori alimentari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 581 cod.proc.pen
In sostanza, il ricorrente è venuto meno all'obbligo, sancito dall'art. 581 cod.proc.pen., di indicare in maniera specifica e puntuale gli elementi di fatto e di diritto a sostegno della proposta impugnazione in stretta correlazione logica con l'impianto motivazionale della sentenza censurata.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1) COMIGNANI FABRIZIO n. a Pescara il 23/5/1972 2) DI GIORGIO VERONICA n. a Pescara il 19/12/1986 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di L'Aquila in data 14/12/2020 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di L'Aquila confermava la decisione del Gip del Tribunale di Pescara che, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto gli imputati colpevoli dei delitti di ricettazione e falso loro ascritti in rubrica ai capi A) e C) ( quest'ultimo contestato al solo Carmignani), condannando il Comignani alla pena di anni due,mesi sei di reclusione ed euro 800,00 di multa; la Di Giorgio, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di anni uno di reclusione ed euro 300,00 di multa.

2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, i quali hanno dedotto: 2.1 nell'interesse di Comignani Fabrizio, il vizio di motivazione in relazione alla conferma del giudizio di responsabilità e al trattamento sanzionatorio; 2.2 nell'interesse di Di Giorgio Veronica, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'individuazione nell'imputata della donna che il 26/4/2017 etk effettuò un accesso presso la farmacia Del Cuore al fine di acquistare, mediante esibizione di ricetta falsa, il farmaco dopante Sustanon; l'omessa motivazione con riguardo alle questioni di fatto e di diritto esposte nell'atto di appello.

3. I ricorsi sono inammissibili. Quanto all'impugnazione proposta nell'interesse del Comignani deve rilevarsene la radicale genericità ed aspecificità cui s'accompagna la formulazione di rilievi essenzialmente di merito. La difesa, invero, ha omesso la chiara enunciazione del vizio denunziato e si è limitata all'apodittico assunto circa l'omessa valutazione del gravame difensivo, senza specifica individuazione ed illustrazione dei profili pretermessi, nonché all'assertiva censura in ordine alla mancata valutazione critica delle testimonianze incriminanti e alla possibile alternativa qualificazione del fatto sub A) alla stregua dei delitti di furto e/o falso.

Analogamente assiomatiche sono le doglianze in punto di trattamento sanzionatorio, che non si confrontano con gli esiti processuali laddove sostengono l'occasionalità e la minima offensività dei fatti. In sostanza, il ricorrente è venuto meno all'obbligo, sancito dall'art. 581 cod.proc.pen., di indicare in maniera specifica e puntuale gli elementi di fatto e di diritto a sostegno della proposta impugnazione in stretta correlazione logica con l'impianto motivazionale della sentenza censurata. 3.1 Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Di Giorgio Veronica è inammissibile per manifesta infondatezza.

Invero, i rilievi difensivi che revocano in dubbio la corretta identificazione del soggetto che il 26/4/2017 si recò presso la Farmacia Del Cuore di Montesilvano per spedire una ricetta falsa, contenente la prescrizione di un farmaco dopante, trascurano l'integrale apprezzamento del compendio probatorio acquisito in atti e richiamato dalla Corte territoriale a pag.

4. Consta, infatti, che il riconoscimento della prevenuta attraverso i filmati del sistema di videosorveglianza della farmacia è stato operato non solo dagli operanti ma anche dal Dott. Cirotti, medico curante della Di Giorgio, il cui ricettario di provenienza furtiva è stato utilizzato per le false prescrizioni farmaceutiche, il quale ha individuato la prevenuta nelle immagini relative non solo all'episodio del 26 aprile ma anche alla spendita dell'Il aprile precedente, allorché la ricorrente aveva fraudolentemente ottenuto la consegna di tre confezioni di Sustanon. 3.2 Il secondo motivo è del tutto generico, essendosi il difensore limitato alla denunzia di omessa motivazione, senza chiarire quali questioni di decisiva rilevanza siano state trascurate dai giudici d'appello. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma il 23 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria De Santis Luci penali ih3itsiecPA2csEILT...