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Ordinanza — n. 47262/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47262/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47262/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da KALWASINSKI MATEUSZ n. in Polonia il 22/8/1986 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Firenze in data 26/1/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Firenze riformava limitatamente al trattamento sanzionatorio la decisione del Tribunale di Pisa che aveva riconosciuto l'imputato colpevole della contravvenzione ex art. 707 cod.pen. determinando la pena in mesi quattro di arresto.

Regesto Legislator

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art. 707 cod.pen; Ordinanza — n. 47262/2021 — snpen · Corte di Cassazione: in Polonia il 22/8/1986 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Firenze in data 26/1/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Firenze riformava limitatamente al trattamento sanzionatorio la decisione del Tribunale di Pisa che aveva riconosciuto l'imputato colpevole della contravvenzione ex art. 707 cod.pen. determinando la pena in mesi quattro di arresto.

Parole chiave

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porto abusivo di armi abuso di materiali oggetto pericoloso esplosivi e articoli pirotecnici infrazione alla legge sulle armi arma personale

Disposizioni normative citate

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art. 707 cod.pen
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del Lo Giudice, il quale ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla conferma del giudizio di responsabilità per la violazione dell'art. 707 cod.pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da KALWASINSKI MATEUSZ n. in Polonia il 22/8/1986 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Firenze in data 26/1/2021 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Firenze riformava limitatamente al trattamento sanzionatorio la decisione del Tribunale di Pisa che aveva riconosciuto l'imputato colpevole della contravvenzione ex art. 707 cod.pen. determinando la pena in mesi quattro di arresto.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del Lo Giudice, il quale ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla conferma del giudizio di responsabilità per la violazione dell'art. 707 cod.pen.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. La difesa reitera la censura già sottoposta al vaglio della Corte di merito in ordine all'idoneità delle tenaglie rinvenute in possesso dell'imputato ad aprire e forzare serrature, sostenendo l'assoluta ordinarietà dello strumento per dimensioni e materiale. I giudici d'appello hanno disatteso il gravame con motivazione congrua ed aderente alla giurisprudenza di legittimità, che ha già avuto modo di affermare incidentalmente, in fattispecie di applicazione pena, la natura di arnese atto allo scasso della tenaglia, allorché il detentore, già condannato per reati determinati da motivi di lucro e contro il patrimonio, ometta di giustificarne plausibilmente il possesso (Sez. 5, n. 1538 del 27/03/1996, Rv. 204477). 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma il 23 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria De Santis Luci. - erili l ;*511-ATA IN CANCELLERIA 29 DIC 2021