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Ordinanza — n. 47259/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47259/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47259/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da TRAPANI GIROLAMO n. a Catania il 4/2/1990 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Catania in data 17/11/2020 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Catania confermava la decisione del locale Tribunale che aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di ricettazione, condannandolo, previo riconoscimento dell'attenuante speciale ex art. 648, comma 2 , cod.pen. alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 600,00 di multa.

Regesto Legislator

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art. 712 cod.pen; Ordinanza — n. 47259/2021 — snpen · Corte di Cassazione: a Catania il 4/2/1990 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Catania in data 17/11/2020 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Catania confermava la decisione del locale Tribunale che aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di ricettazione, condannandolo, previo riconoscimento dell'attenuante speciale ex art. 648, comma 2 , cod.pen. alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 600,00 di multa.

Parole chiave

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infrazione alle norme della circolazione guida nonostante revoca della patente guida recidiva in stato di ebbrezza altri reati stato difettoso del veicolo reato di pirateria della strada

Disposizioni normative citate

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art. 712 cod.pen
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del Trapani, il quale ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo e la violazione di legge con riguardo alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 712 cod.pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da TRAPANI GIROLAMO n. a Catania il 4/2/1990 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Catania in data 17/11/2020 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Catania confermava la decisione del locale Tribunale che aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di ricettazione, condannandolo, previo riconoscimento dell'attenuante speciale ex art. 648, comma 2 , cod.pen. alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 600,00 di multa.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del Trapani, il quale ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo e la violazione di legge con riguardo alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 712 cod.pen.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Infatti, la Corte di merito ha valorizzato in punto di dolo non solo la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di mancata giustificazione del possesso della res delittuosa ma ha, altresì evidenziato che l'autovettura recava segni inequivocabili della derivazione illecita, presentando la rottura del sistema di accensione e del bloccastero. V'è da aggiungere che il diritto al silenzio rivendicato dalla difesa non può essere declinato in senso assoluto. Infatti, questa Corte- in perfetta aderenza alle fonti convenzionali- ritiene che, in virtù del principio "nemo tenetur se detegere", l'imputato può non rispondere su fatti leggibili "contra se" e negare la propria responsabilità anche contro l'evidenza; tuttavia, al giudice non è precluso valutare la condotta processuale del giudicando, coniugandola con ogni altra circostanza sintomatica, con la conseguenza che egli, nella formazione del libero convincimento, può ben considerare, in concorso di altre circostanze, la portata significativa del silenzio mantenuto dall'imputato su circostanze potenzialmente idonee a scagionarlo (Sez. 5, n. 12182 del 14/02/2006, Ferrara, Rv. 233903;

Sez. 1, n.2653 del 26/10/2011, dep.2012, M., Rv. 251828). 3.1 Destituita di giuridico fondamento è la doglianza in tema di alternativo inquadramento giuridico del fatto poiché la ritenuta sussistenza del dolo è logicamente incompatibile con l'elemento soggettivo proprio del delitto contravvenzionale. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma il 23 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna M