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Ordinanza — n. 47258/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47258/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47258/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da SANYANG BABUCARR n. in Gambia il 7/3/2000 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Palermo in data 12/11/2020 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Palermo confermava la decisione del locale Tribunale che aveva dichiarato l'imputato colpevole di concorso nei delitti di rapina e lesioni aggravate, condannandolo alla pena di anni cinque, mesi due di reclusione ed euro 1500,00 di multa.

Regesto Legislator

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art. 143 cod.proc.pen, art. 114 cod.pen; Ordinanza — n. 47258/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo è precluso dall'omessa devoluzione in appello, oltre che caratterizzato da intrinseca genericità nella prospettazione degli specifici elementi alla base della deduzione. Infatti, non consta che la difesa abbia impugnato l'ordinanza reiettiva del Tribunale, genericamente richiamata a pag. 1 del ricorso, sebbene questa Corte abbia chiarito che l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana costituisce una valutazione di merito (Sez. 2, n. 11137 del 20/11/2020, dep. 2021, Rv. 280992), non censurabile in sede di legittimità, se motivata in termini corretti ed esaustivi. 3.1 Il secondo motivo in punto di responsabilità e valutazione della prova è manifestamente infondato.

Parole chiave

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rapina testimonianza della vittima azione civile difficoltà linguistiche mancata comparizione all'udienza persecuzione dei Tamil

Disposizioni normative citate

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art. 143 cod.proc.pen
a) la violazione dell'art. 143 cod.proc.pen.
art. 114 cod.pen
c) la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della diminuente ex art. 114 cod.pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da SANYANG BABUCARR n. in Gambia il 7/3/2000 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Palermo in data 12/11/2020 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Palermo confermava la decisione del locale Tribunale che aveva dichiarato l'imputato colpevole di concorso nei delitti di rapina e lesioni aggravate, condannandolo alla pena di anni cinque, mesi due di reclusione ed euro 1500,00 di multa.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del Sanyang, il quale ha dedotto:

a) la violazione dell'art. 143 cod.proc.pen. e la nullità degli atti conseguenti;

b) la carenza di motivazione e il travisamento delle prove in punto di giudizio di responsabilità;

c) la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della diminuente ex art. 114 cod.pen. e al diniego delle attenuanti generiche;

d) la contraddittorietà fra giudicati.

3. Il primo motivo è precluso dall'omessa devoluzione in appello, oltre che caratterizzato da intrinseca genericità nella prospettazione degli specifici elementi alla base della deduzione. Infatti, non consta che la difesa abbia impugnato l'ordinanza reiettiva del Tribunale, genericamente richiamata a pag. 1 del ricorso, sebbene questa Corte abbia chiarito che l'accertamento relativo alla conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana costituisce una valutazione di merito (Sez. 2, n. 11137 del 20/11/2020, dep. 2021, Rv. 280992), non censurabile in sede di legittimità, se motivata in termini corretti ed esaustivi. 3.1 Il secondo motivo in punto di responsabilità e valutazione della prova è manifestamente infondato.

Invero, la circostanza che la vittima in dibattimento non sia stata in grado di indicare il ruolo svolto nella vicenda dal prevenuto, pur avendo integralmente confermato i contenuti della denunzia, non ha alcuna attitudine a disarticolare il ragionamento probatorio alla base del giudizio di responsabilità, dovendo all'uopo considerarsi le ulteriori emergenze che attingono il ricorrente, costituite, in particolare, dalle dichiarazioni del teste Diambang Ibou, ampiamente illustrate dal primo giudice a pag. 5 e segg. Detto teste, infatti, il quale aveva assistito a tutte le fasi della rapina e riconosciuto gli aggressori, ai quali aveva anche chiesto di restituire la refurtiva, aveva indicato alla P.g. il loro alloggio, consentendone l'arresto nell'immediatezza dei fatti, e aveva ricostruito i fatti in termini del tutto aderenti a quanto riferito dalla p.o. anche con riguardo al ruolo del prevenuto. 3.2 Priva di giuridico fondamento è la censura in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante della minima partecipazione, avendo la Corte di merito chiarito le ragioni che ostano alla qualificazione del contributo prestato all'azione delittuosa dall'imputato in termine di assoluta marginalità. 3.3 Inammissibile per radicale genericità risulta la doglianza di cui al quarto motivo, avendo la difesa omesso di chiarire le ragioni della rilevanza ai fini della decisione della sentenza resa nei confronti dei coimputati in sede di abbreviato, decisione di cui si ignorano gli estremi e il dato essenziale dell'eventuale passaggio giudicato. 3.4 Inammissibile per manifesta infondatezza è anche il conclusivo motivo che censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte di merito dato atto dell'assenza di elementi apprezzabili al fine dell'invocata mitigazione sanzionatoria, risultando normativamente precluso il solo apprezzamento dello stato di incensuratezza. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma il 23 Novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria De Santis Luci mpériali !