Italian court dismisses appeal as inadmissible for reiterating complaints and re-evaluating evidence on merits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The defense argued violations regarding the evaluation of testimonial and documentary evidence, but the court found the first complaint merely repetitive of previously rejected grievances. The second complaint was rejected because it sought a re-evaluation of the evidence based on purely hypothetical and conjectural assumptions of merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192 cod. proc. pen.; Appeals that merely reiterate prior complaints without new justification or seek a re-evaluation of evidence based on hypothetical assumptions of merit are inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da AGNELLI LAURA n. a Pavia 1/7/1980 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Catanzaro in data 15/12/2020 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Catanzaro confermava la decisione del locale Tribunale che aveva dichiarato Agnelli Laura colpevole dei delitti di truffa e falso ex art. 483 cod.pen., condannandola, previa concessione delle attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputata, il quale ha dedotto la violazione di legge, in particolare dell'art. 192 cod.proc.pen., con riguardo alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali e della prova documentale acquisita in atti.
3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto meramente reiterativo di doglianze già sottoposte al vaglio della Corte territoriale e disattese con il supporto di ampia motivazione, esente da criticità giustificative. Invero, la sentenza impugnata ha ampiamente e persuasivamente argomentato l'insostenibilità della tesi difensiva secondo cui le parti avrebbero inteso concludere un negozio simulato e con le considerazioni reiettive la difesa non si misura dialetticamente, attestando í propri rilievi sull'apodittico assunto circa la rilevanza dell'assistenza professionale prestata all'Agnelli nella fase della stipula del contratto di compravendita. Il secondo motivo è parimenti inammissibile in quanto tendente ad una rivalutazione del compendio probatorio sulla base di assunti squisitamente di merito, peraltro di natura ipotetica e congetturale. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma il 23 Novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria De Santis Lucían Impèrial