Ordinanza — n. 47254/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da WARREN PANUNZI ARNALDO n. a Livorno il 16/10/1965 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Genova in data 19/11/2020 -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Genova, su concorde richiesta delle parti, disapplicata la recidiva e ritenuta la prevalenza delle già riconosciute attenuanti, riduceva ad anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro 600,00 di multa la pena inflitta a Warren Panunzi Arnaldo in relazione al delitto di rapina impropria aggravata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 47254/2021 — snpen · Corte di Cassazione: a Livorno il 16/10/1965 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Genova in data 19/11/2020 -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Genova, su concorde richiesta delle parti, disapplicata la recidiva e ritenuta la prevalenza delle già riconosciute attenuanti, riduceva ad anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro 600,00 di multa la pena inflitta a Warren Panunzi Arnaldo in relazione al delitto di rapina impropria aggravata.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da WARREN PANUNZI ARNALDO n. a Livorno il 16/10/1965 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Genova in data 19/11/2020 -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Genova, su concorde richiesta delle parti, disapplicata la recidiva e ritenuta la prevalenza delle già riconosciute attenuanti, riduceva ad anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro 600,00 di multa la pena inflitta a Warren Panunzi Arnaldo in relazione al delitto di rapina impropria aggravata.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il vizio di motivazione in ordine alla congruità della pena.
3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Questa Corte ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 1 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102;Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019,dep.2020,Rv. 278170).
Nella specie non è ravvisabile alcuno dei vizi suscettibili di instaurare il contraddittorio di legittimità dal momento che la difesa denunzia un, peraltro, insussistente deficit motivazionale con riguardo alla congruità della pena, oggetto di accordo pattizio e priva di connotazioni illegali. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma il 23 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria De Santis Luci mperiali I'DEPOSITATA i IN CANCELLEMA 29 DIC 202