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Ordinanza — n. 47253/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47253/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47253/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da LANZA GIANFRANCO n. a Torino il 26/7/1968 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Torino in data 22/10/2020 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Torino, in riforma della sentenza del locale Tribunale in data 19/12/2017, dichiarava l'estinzione per maturata prescrizione del delitto di truffa e rideterminava in mesi tre di reclusione la pena inflitta all'imputato per il delitto ex art. 515 cod.pen., riducendo ad euro 18 mila l'importo della provvisionale riconosciuta alla parte civile.

Regesto Legislator

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art. 515 cod.pen; Ordinanza — n. 47253/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Infatti, per costante avviso della giurisprudenza di legittimità l'aggravante dell'aver profittato di circostanze tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, prevista dall'art. 61, comma primo, n. 5), cod. pen., è integrata dalla ricorrenza di condizioni oggettive che siano concretamente agevolative del compimento dell'azione criminosa (Sez. 6, n. 18485 del 15/01/2020, Rv. 279302; Sez. 5, n. 12051 del 14/01/2021, Rv. 280812). Nella specie, le condizioni di disagio personale e familiare della vittima e la connessa situazione di vulnerabilità psicologica della stessa hanno costituito elementi obiettivamente agevolanti la consumazione della contestata truffa, avendo l'imputato sfruttato la fragilità e suggestionabilità della p.o.

Parole chiave

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perseguimento penale per truffa affezioni psichiche truffa all'assistenza sociale licenziamento immediato per truffa difesa contro le pratiche commerciali illecite danno patrimoniale procurato con astuzia

Disposizioni normative citate

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art. 515 cod.pen
b) al delitto ex art. 515 cod.pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da LANZA GIANFRANCO n. a Torino il 26/7/1968 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Torino in data 22/10/2020 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Torino, in riforma della sentenza del locale Tribunale in data 19/12/2017, dichiarava l'estinzione per maturata prescrizione del delitto di truffa e rideterminava in mesi tre di reclusione la pena inflitta all'imputato per il delitto ex art. 515 cod.pen., riducendo ad euro 18 mila l'importo della provvisionale riconosciuta alla parte civile.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del Lanza, il quale ha dedotto il vizio di motivazione in relazione a) alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa nonostante l'eccepita tardività della querela e l'insussistenza delle aggravanti ex artt. 61 nn. 5 e 7 cod.pen.;

b) al delitto ex art. 515 cod.pen. con riferimento al momento consumativo, al dolo e alla determinazione della pena;

c) la violazione del divieto di reformation in pejus con riguardo alla quantificazione della pena per il capo b).

3. Il primo motivo è manifestamente infondato. Invero, la questione relativa alla tardività della querela è, all'evidenza, subordinata all'esclusione delle circostanze che radicano la procedibilità cuL d'ufficio e che la Corte di merito ha ritenuto di confermare, rinviando alle argomentazioni già spiegate sul punto dal primo giudice. Deve in proposito osservarsi che, anche a voler ritenere insufficiente l'apparato argomentativo del giudice d'appello a fronte delle doglianze articolate in sede di gravame, trattasi, nondimeno, di vizio insuscettibile di determinare l'invocato annullamento, in quanto i rilievi che si assumono pretermessi appaiono radicalmente destituiti di fondamento giuridico.

Infatti, per costante avviso della giurisprudenza di legittimità l'aggravante dell'aver profittato di circostanze tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, prevista dall'art. 61, comma primo, n. 5), cod. pen., è integrata dalla ricorrenza di condizioni oggettive che siano concretamente agevolative del compimento dell'azione criminosa (Sez. 6, n. 18485 del 15/01/2020, Rv. 279302; Sez. 5, n. 12051 del 14/01/2021, Rv. 280812). Nella specie, le condizioni di disagio personale e familiare della vittima e la connessa situazione di vulnerabilità psicologica della stessa hanno costituito elementi obiettivamente agevolanti la consumazione della contestata truffa, avendo l'imputato sfruttato la fragilità e suggestionabilità della p.o.

Analogamente, l'accertata entità del danno, che la difesa indica come ammontante ad euro 14mila circa, è idonea ad integrare la circostanza ex 61 n. 7 cod.pen., avuto riguardo alla necessità di valutare, a fronte di un importo di per sé non obiettivamente ingente, le condizioni economiche della vittima, che contrariamente all'assunto del ricorrente, non risulta dagli atti dotata di significative disponibilità. 3.1 Anche con riguardo al reato ascritto sub b) le obiezioni difensive appaiono destituite di pregio. Infatti, con riguardo alla pretesa illegittimità della sanzione, deve rilevarsi che il giudice d'appello ha ritenuto una condotta unitaria, alla stregua della contestazione, senza alcuna sussunzione nella stessa di episodi temporalmente non coerenti con l'addebito elevato.

Adeguatamente provato, anche alla luce delle circostanze di fatto scrutinate dai giudici di merito, deve ritenersi l'elemento psicologico, integrato dal dolo generico. Insussistente risulta, infine, la denunziata reformatío in pejus giacchè il giudice d'appello, a seguito dello scioglimento del reato continuato per effetto della declaratoria di prescrizione del reato di truffa, ha legittimamente proceduto alla rideterminazione della pena per il residuo illecito, senza che possa ritenersi un vincolo discendente dalla quantificazione operata per detto titolo in sede di continuazione ex art. 81, comma 2, cod.pen. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma il 23 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria ,De Santis Lucian periali rDEPOSIll'ATA IN CAN