Ordinanza — n. 47251/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da CIAVARELLA SAVERIO n. a S. Marco in Lamis il 3/8/1983 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Bari in data 6/10/2020 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bari dichiarava l'inammissibilità per tardività dell'appello proposto nell'interesse dell'imputato avverso la decisione del Gup del Tribunale di Foggia, che l'aveva dichiarato responsabile dei delitti di tentata violenza privata (così riqualificata la contestazione sub a) e di danneggiamento aggravato, condannandolo, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva ed applicata la riduzione per il rito abbreviato, alla pena di mesi quattro di reclusione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 47251/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del Ciavarella, il quale ha dedotto la violazione di legge con riguardo all'onere della prova e all'affermata responsabilità nonché in relazione all'art. 8, comma 4, D.Igs n. 159/2011.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da CIAVARELLA SAVERIO n. a S. Marco in Lamis il 3/8/1983 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Bari in data 6/10/2020 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bari dichiarava l'inammissibilità per tardività dell'appello proposto nell'interesse dell'imputato avverso la decisione del Gup del Tribunale di Foggia, che l'aveva dichiarato responsabile dei delitti di tentata violenza privata (così riqualificata la contestazione sub a) e di danneggiamento aggravato, condannandolo, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva ed applicata la riduzione per il rito abbreviato, alla pena di mesi quattro di reclusione.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del Ciavarella, il quale ha dedotto la violazione di legge con riguardo all'onere della prova e all'affermata responsabilità nonché in relazione all'art. 8, comma 4, D.Igs n. 159/2011.
3. Il ricorso è inammissibile per genericità ed aspecificità. Invero, la Corte territoriale ha ritenuto la tardività del gravame negando l'instaurazione del contraddittorio ed ordinando l'esecuzione della sentenza impugnata. Con siffatto esito il ricorrente non si misura dialetticamente, proponendo censure che concernono il merito della decisione e che non possono trovare ingresso in questa sede. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma il 23 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presj.ente Anna Maria De Santis Luci o Imperiali nDEPOSI