Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of critical engagement with appellate court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to critically engage with the appellate court's reasoning regarding subjective liability and the intimidating nature of the conduct. The appellant argued for a renewed evaluation of evidence concerning the illegal annexation of land and the use of an axe, but the court noted these were factual reliefs disconnected from the appellate judgment's specific motivations. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are purely factual and lack a critical engagement with the reasoning of the lower court, as the Court of Cassation cannot re-evaluate the evidence or substitute its own assessment of facts.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da SOMMA BENEDETTO SAVINO n. a Chieuti il 19/3/1955 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Bari in data 14/2/2020 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bari, per quanto in questa sede rileva, confermava la decisione del Tribunale di Foggia che aveva riconosciuto l'imputato colpevole dei delitti ex artt. 633 e 612 comma 2 cod.pen. condannandolo alla pena di mesi quattro di reclusione e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del Somma, il quale ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità del prevenuto con specifico riguardo all'addebitabilità soggettiva della contestata occupazione abusiva e all'efficacia intimidatoria della condotta.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su rilievi fattuali privi di correlazione critica con la motivazione reiettiva dei giudici d'appello. Infatti, la sentenza impugnata ha esposto le ragioni a sostegno della conferma della condanna irrogata in primo grado, dopo aver chiarito l'esatto perimetro dell'imputazione sub c), relativo a condotte concursualmente addebitate al prevenuto e al figlio. Ha, altresì, evidenziato che il delitto ex art. 633 cod.pen. si è sostanziato nell'abusiva annessione al proprio fondo di una striscia di terreno in possesso del confinante Mucciaccio Giovanni, cui era stata assegnata in via provvisoria dall'ex Ersap, mentre la minaccia è stata integrata dall'aver brandito nei confronti della p.o. un'ascia, contegno dotato di concreta attitudine minatoria.
Con detti argomenti il ricorrente ricusa il confronto critico, sollecitando una rinnovata valutazione dei materiali processuali, preclusa in sede di legittimità. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma il 23 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria e antis Luci mperiali ) DEPOSITATA IN CANC