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Ordinanza — n. 47248/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47248/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47248/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da CASERTA FRANCESCO n. ad Arona il 16/7/1963 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Torino in data 9/9/2020 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Torino confermava la decisione del Tribunale di Novara che aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di truffa aggravata, condannandolo alla pena di anni uno, mesi tre di reclusione ed euro 600,00 di multa.

Regesto Legislator

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art. 133 cod.pen; Ordinanza — n. 47248/2021 — snpen · Corte di Cassazione: ad Arona il 16/7/1963 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Torino in data 9/9/2020 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Torino confermava la decisione del Tribunale di Novara che aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di truffa aggravata, condannandolo alla pena di anni uno, mesi tre di reclusione ed euro 600,00 di multa.

Parole chiave

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truffa aggravata riciclaggio di denaro aggravato irregolarità finanziarie partecipazione al reato ordinamento dei contributi causali favoreggiamento

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod.pen
b) la violazione dell'art. 133 cod.pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da CASERTA FRANCESCO n. ad Arona il 16/7/1963 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Torino in data 9/9/2020 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Torino confermava la decisione del Tribunale di Novara che aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di truffa aggravata, condannandolo alla pena di anni uno, mesi tre di reclusione ed euro 600,00 di multa.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del Caserta, il quale ha dedotto:

a) la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità del prevenuto;

b) la violazione dell'art. 133 cod.pen. con riferimento alla dosimetria della pena.

3. Il primo motivo è inammissibile in quanto reitera del tutto genericamente le doglianze già devolute al giudice d'appello e disattese con il supporto di ampia motivazione, esente da criticità giustificative. Infatti, la Corte di merito ha ben spiegato l'irrilevanza dell'accertamento di eventuali pregressi rapporti tra il ricorrente e il Ricciuti, già titolare del conto estinto, atteso che il Caserta non effettuò la girata di un titolo emesso dall'intestatario del conto ma compilò l'assegno sottoscrivendolo quale traente. 3.1 Del tutto generiche s'appalesano anche le censure in punto di trattamento sanzionatorio, avendo la difesa omesso di considerare che nella determinazione della pena incide in maniera sensibile il peso della recidiva qualificata, ritualmente contestata, ritenuta dai giudici di merito e non attinta da rilievi difensivi. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma il 23 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria D. Santis eL Lucia mpeRiali , D