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Ordinanza — n. 47247/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47247/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47247/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da DE ROSE GIUSEPPE n. a Rende il 30/7/1966 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Bari in data 29/9/2020 -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bari confermava la decisione del locale Tribunale, che aveva riconosciuto il De Rose colpevole del reato di cui all'art. 55, comma 9, D. Igs 231/07, condannandolo alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 47247/2021 — snpen · Corte di Cassazione: a Rende il 30/7/1966 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Bari in data 29/9/2020 -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bari confermava la decisione del locale Tribunale, che aveva riconosciuto il De Rose colpevole del reato di cui all'art. 55, comma 9, D. Igs 231/07, condannandolo alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa.

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate ritiro della querela penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali ritiro della domanda di revisione procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia memoria illeggibile
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da DE ROSE GIUSEPPE n. a Rende il 30/7/1966 avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Bari in data 29/9/2020 -sentita la relazione del Consigliere Anna Maria De Santis FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bari confermava la decisione del locale Tribunale, che aveva riconosciuto il De Rose colpevole del reato di cui all'art. 55, comma 9, D. Igs 231/07, condannandolo alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato personalmente, deducendo la violazione di legge con riguardo alla conferma del giudizio di responsabilità e al diniego dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto personalmente dall'imputato dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103 che ha novellato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., escludendo la possibilità di un diretto esercizio del diritto d'impugnazione da parte dell'interessato (Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780; Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Lissandrello, Rv. 271334). 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso in Roma il 23 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Anna Maria De Santis Luci mperiali Q DEPOSITATA IN CANCELLERIA i 29 DIC 2021 I