Ordinanza — n. 47172/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 23/7/2020, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena in data 2/4/2019 con la quale Alì Zituni era stato condannato alla pena di 6 mesi di arresto e di 1.500 euro di ammenda, inflitta per il reato di cui all'art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110, per avere portato fuori dall'abitazione, senza giustificato motivo, un'arma rudimentale della lunghezza complessiva di 15 cm. di cui 8 cm. di lama e un pezzo in formica tagliente della lunghezza di 18 cm.; fatto accertato in Modena in data 1/8/2016.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 47172/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto testé osservato impone di ritenere la manifesta infondatezza anche del secondo motivo di doglianza, considerato che l'illecito compendio era stato rinvenuto nel sacco che proveniva dalla sezione in cui il detenuto era alloggiato e che, pertanto, egli doveva essere stato nella disponibilità del medesimo in una fase precedente al suo trasferimento nel reparto di isolamento, ove il sacco in questione era rimasto in custodia per alcuni giorni sino al momento del rinvenimento.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZITUNI ALI' nato il 18/05/1977 avverso la sentenza del 23/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 23/7/2020, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena in data 2/4/2019 con la quale Alì Zituni era stato condannato alla pena di 6 mesi di arresto e di 1.500 euro di ammenda, inflitta per il reato di cui all'art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110, per avere portato fuori dall'abitazione, senza giustificato motivo, un'arma rudimentale della lunghezza complessiva di 15 cm. di cui 8 cm. di lama e un pezzo in formica tagliente della lunghezza di 18 cm.; fatto accertato in Modena in data 1/8/2016.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Zituni, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Federico Bertani, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, non avendo il teste Gandini potuto confermare che, prima del collocamento di Zituni in isolamento, il sacco contenente i suoi effetti personali fosse stato perquisito e si trovasse nella camera di detenzione occupata dal soggetto. 2.2.
Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla richiesta assoluzione dell'imputato, nei confronti del quale non sarebbe stata dimostrata la disponibilità delle armi prima del suo trasferimento nel reparto di isolamento, avendo il teste Gandini escluso che il già menzionato sacco si trovasse nella camera detentiva di Zituni. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla eccessività del trattamento sanzionatorio, alla mancata applicazione dell'attenuante del fatto di lieve entità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Muovendo dall'analisi del primo motivo, osserva il Collegio che le censure difensive si concretizzano nella richiesta di una rivalutazione del compendio probatorio, sottoposto a puntuale e prudente valutazione da parte dei Giudici di merito e, come tale, non suscettibile di un nuovo scrutinio in sede di legittimità. Fermo restando che, in ogni caso, la relativa deduzione è smentita dallo stesso verbale di udienza allegato al ricorso, nel quale il teste Gandini ha espressamente evidenziato come il sacco recante il nome di Zituni, al cui interno erano stati rinvenuti il coltello rudimentale e l'oggetto atto ad offendere, «veniva dal reparto con tutti i suoi effetti personali» (v. pag. 6 del verbale, in atti), con ciò essendo stato ritenuto, in maniera del tutto logica, che gli oggetti vi fossero stati occultati proprio dall'odierno imputato.
3. Quanto testé osservato impone di ritenere la manifesta infondatezza anche del secondo motivo di doglianza, considerato che l'illecito compendio era stato rinvenuto nel sacco che proveniva dalla sezione in cui il detenuto era alloggiato e che, pertanto, egli doveva essere stato nella disponibilità del medesimo in una fase precedente al suo trasferimento nel reparto di isolamento, ove il sacco in questione era rimasto in custodia per alcuni giorni sino al momento del rinvenimento.
4. Venendo, infine, al terzo motivo, nessuna specifica censura è stata, in realtà, articolata con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e al concreto trattamento sanzionatorio, di tal che le relative doglianze si configurano come insuperabilmente generiche. Smentita dal chiaro tenore del provvedimento impugnato è, poi, l'affermazione difensiva secondo cui la richiesta di applicazione dell'attenuante del fatto di lieve entità non sarebbe stata «presa in considerazione», atteso che la Corte di appello ha espressamente valutato tale profilo, respingendo la richiesta in ragione del carattere «particolarmente allarmante» del fatto, motivato con le dimensioni degli oggetti, con le loro potenzialità lesive, con i precedenti specifici del detenuto, con il contesto penitenziario in cui esso era stato commesso.
5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 8/9/2021 if re estensore Il Presidente , • - • AI Luigi Fab