Italian court dismisses appeal conversion to cassation due to unqualified lawyer's signature on the petition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appellant's petition inadmissible de plano because it was signed by a lawyer not enrolled in the special barroll for higher courts. Although the first-instance judgment was a fine only and thus technically unappealable, the appellant converted the appeal into a cassation request. The court ruled that the established jurisprudence requiring a qualified lawyer for cassation petitions does not apply to converted appeals, as allowing the exception would undermine the sanctions for improper filings. Consequently, the petition was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A petition for cassation converted from an appeal is inadmissible if signed by a lawyer not enrolled in the special barroll, as the exception for converted appeals does not apply to preserve the integrity of the qualification requirement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAISYRADZE OTAR nato il 12/07/1990 avverso la sentenza del 03/07/2019 del GIUDICE DI PACE di NAPOLIL do aymto alJj udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 3/7/2019, il Giudice di pace di Napoli ha condannato Otar Maisyradze alla pena di 3.500 euro di multa in relazione al delitto di cui all'art. 10-bis, d.lgs. n. 286 del 1998.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello lo stesso Maisyradze, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Marco Spena; appello poi trasmesso alla Corte di cassazione in quanto il provvedimento di primo grado aveva inflitto la sola pena pecuniaria e, come tale, era inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
3. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile, a causa della mancata iscrizione del menzionato difensore nell'albo speciale di cui all'art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l'appello sia stato convertito in ricorso per cassazione. E' giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, che «alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione» (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 3, n. 19203 del 15/3/2017, Mezei, Rv. 269690).
4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 8/9/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente noldi Luigi Fabrizio Augusto Mancuso DEPOSITATA I