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Ordinanza — n. 47168/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47168/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47168/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 11/3/2021, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato l'opposizione proposta da Issam Hammami avverso l'espulsione disposta, ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, con decreto del Magistrato di sorveglianza di Perugia in data 26/5/2020.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 47168/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, con decreto del Magistrato di sorveglianza di Perugia in data 26/5/2020.

Parole chiave

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inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento espulsione giudiziaria persecuzione dei Tamil procedura di rivendicazione nel pignoramento domanda d'asilo di rom procedimento in contumacia

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186 della Corte costituzionale, non sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMMAMI ISSAM nato il 11/03/1983 avverso l'ordinanza del 11/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAslato ay..ski.so_a-1+e ,perrti ; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza in data 11/3/2021, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato l'opposizione proposta da Issam Hammami avverso l'espulsione disposta, ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, con decreto del Magistrato di sorveglianza di Perugia in data 26/5/2020.

2. Avverso il menzionato provvedimento, lo stesso Hammami ha proposto personalmente ricorso per cassazione in data 23/3/2021, trasmesso dall'Ufficio matricola dell'Istituto penitenziario di Perugia - Capanne il successivo 24/3/2021.

3. Tanto premesso, osserva il Collegio che la notifica dell'ordinanza e il ricorso sono entrambi successivi al 4/8/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui è stata esclusa la facoltà dell'imputato - e, quindi, anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione e con cui è stato previsto che tale atto debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (così Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333).

4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, non sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 8/9/2021 Il Consig iere estensore Il Presidente Luigi Fabrizio Augusto Mancuso DE P OS ITATA