Ordinanza — n. 47167/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza in data 2/2/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta presentata nell'interesse di Stefania Amoruso, nella sua qualità di terza interessata, avente ad oggetto la revoca della confisca disposta nei confronti del marito, Francesco Frisenda, ai sensi dell'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 47167/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMORUSO STEFANIA nato a CROTONE il 04/05/1979 avverso l'ordinanza del 02/02/2021 del GIP TRIBUNALE di RAVENNA1 dato- a3.4-kts-o udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza in data 2/2/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta presentata nell'interesse di Stefania Amoruso, nella sua qualità di terza interessata, avente ad oggetto la revoca della confisca disposta nei confronti del marito, Francesco Frisenda, ai sensi dell'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la stessa Stefania Amoruso, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Stefano Bordoni.
3. Tanto premesso, osserva il Collegio che secondo la giurisprudenza di legittimità è inammissibile il ricorso per cassazione proposto, avverso il decreto che dispone la misura della confisca, dal difensore del terzo interessato non munito di procura speciale, ex art. 100, cod. proc. pen.; né, in tal caso, può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza (Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894). Si è, infatti, spiegato che, nella specie, il terzo assume una posizione civilistica e che il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta, presentata da persona diversa dall'imputato o dall'indagato, di restituzione delle cose sequestrate deve essere proposto, a pena di inammissibilità, dal difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione e munito di procura speciale (Sez. 5, nr. 21314 del 9/4/2010, Di Stefano, Rv. 247440).
Nella specie, non vi è prova che la procura speciale sia stata conferita all'avv. Stefano Bordoni, non essendo stata la stessa allegata all'odierno ricorso, né all'istanza originaria, né alla successiva opposizione.
4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 8/9/2021 Il Presidente Luigi Fabrlzio Augusto Mancuso