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Ordinanza — n. 47166/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47166/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47166/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 9/3/2021, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato il reclamo proposto da Domenico Rocco Cento, ex art. 35 Ord. pen., avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia del 18/9/2020. Avverso il menzionato provvedimento, lo stesso Cento ha proposto personalmente ricorso per cassazione con dichiarazione resa, in data 30/3/2021, presso l'Ufficio matricola dell'Istituto penitenziario di Parma; dichiarazione cui non ha fatto seguito la presentazione dei motivi di impugnazione.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 47166/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 35 Ord. pen., avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia del 18/9/2020. Avverso il menzionato provvedimento, lo stesso Cento ha proposto personalmente ricorso per cassazione con dichiarazione resa, in data 30/3/2021, presso l'Ufficio matricola dell'Istituto penitenziario di Parma; dichiarazione cui non ha fatto seguito la presentazione dei motivi di impugnazione.

Parole chiave

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diritti del detenuto diritto a un difensore domanda d'asilo di rom diritto di ottenere una decisione adempimento dei presupposti legali difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186 della Corte costituzionale, non sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CENTO DOMENICO ROCCO nato a POLISTENA il 18/10/1953 avverso l'ordinanza del 09/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdyit-crày_vist5~;" udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 9/3/2021, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato il reclamo proposto da Domenico Rocco Cento, ex art. 35 Ord. pen., avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia del 18/9/2020.

2. Avverso il menzionato provvedimento, lo stesso Cento ha proposto personalmente ricorso per cassazione con dichiarazione resa, in data 30/3/2021, presso l'Ufficio matricola dell'Istituto penitenziario di Parma; dichiarazione cui non ha fatto seguito la presentazione dei motivi di impugnazione.

3. Tanto premesso, osserva il Collegio che la notifica dell'ordinanza e il ricorso sono successivi al 4/8/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui è stata esclusa la facoltà dell'imputato - e, quindi, anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione ed è stato previsto che tale atto deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333). Sotto altro aspetto, va evidenziato che dalla mancata presentazione dei motivi discende un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, non sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 500,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 8/9/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Luigi