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Ordinanza — n. 47165/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic factual arguments violating strict cassation rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47165/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the appellant's arguments were too generic and focused on factual profiles rather than legal qualifications. The appellant challenged the lower court's sentencing based on the correct characterization of the crime, but the court found the submissions lacked specific legal reasoning. Consequently, the appeal was rejected without merits, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if the grounds are merely factual or generic, failing to address the specific legal qualification of the act.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic factual arguments legal qualification error cassation admissibility procedural costs strict review limits de plano rejection violazione della legge sugli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Tanto premesso, osserva il Collegio che in base a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 448 cod.
Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
pen., il vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione alla corretta qualificazione del fatto contestato.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Consegue alle considerazioni che precedono che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
Art. 616, cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998
pen., la pena di 6 mesi di reclusione in relazione al delitto di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza in data 26/8/2020, il Tribunale di Cuneo ha applicato a Abdelmoutakabir El Habib, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 6 mesi di reclusione in relazione al delitto di cui all'art.
art. 448 cod. proc. pen
Tanto premesso, osserva il Collegio che in base a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto dall'art.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDELMOUTAKABIR EL HABIB nato il 02/01/1984 avverso la sentenza del 26/08/2020 del TRIBUNALE di CUNEOclatt5 a3Ptin udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 26/8/2020, il Tribunale di Cuneo ha applicato a Abdelmoutakabir El Habib, su concorde richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 6 mesi di reclusione in relazione al delitto di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998.

2. Ricorre per cassazione lo stesso imputato, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Stefania Russo, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.173 disp. att. cod. proc. pen., il vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione alla corretta qualificazione del fatto contestato.

3. Tanto premesso, osserva il Collegio che in base a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge del 23 giugno 2017, n. 103, applicabile ratione temporis al caso di specie, trattandosi di sentenza di applicazione della pena pronunciata in data successiva al 3 agosto 2017. Detta disposizione, invero, limita i casi di ricorso per cassazione ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso di specie, se il ricorso, con il quale sono state formulate censure in relazione alla corretta qualificazione del fatto contestato, può ritenersi astrattamente consentito, deve nondimeno riconoscersi che le deduzioni del ricorrente sono formulate in termini del tutto generici e attraverso la prospettazione di profili meramente fattuali, sicché deve ritenersi che lo stesso sia, sotto plurimi profili, del tutto inammissibile.

4. Consegue alle considerazioni che precedono che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 8/9/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente oldi Luigi Fabrizio Augusto Mancuso e4~C.4"..2 tDEPOS1TA