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Ordinanza — n. 47164/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of mandatory defense counsel signature under 2017 law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47164/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the petitioner failed to sign the document with a qualified defense lawyer as required by the 2017 reform. Although the petitioner argued for personal representation, the law explicitly mandates a specific bar member's signature for appeals filed after August 2017. Consequently, the court rejected the request and ordered the petitioner to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals for cassation filed after the entry into force of Law No. 103/2017 must be signed by a defense lawyer admitted to the special bar of the Court of Cassation; failure to comply renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility mandatory defense counsel signature Law 103/2017 reform special bar admission de plano inadmissibility diritto a un difensore diritti del detenuto capacità di subire la carcerazione

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Law No. 103 of 23 June 2017
art. 616 cod. proc. pen
186 della Corte costituzionale, non sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
(così Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, non sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PASQUALE MARIO nato a EBOLI il 27/01/1985 avverso l'ordinanza del 18/11/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNO/d9.te—ay,sti.so~1; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza in data 18/11/2020, il Tribunale di sorveglianza di Salerno ha rigettato, nei confronti di Mario De Pasquale, la richiesta di detenzione domiciliare e di differimento dell'esecuzione della pena.

2. Avverso il menzionato provvedimento, lo stesso Pedroni ha proposto personalmente ricorso per cassazione in data 20/9/2020, trasmesso dall'Ufficio matricola della Casa di reclusione di Massa il successivo 5/10/2020.

3. Tanto premesso, osserva il Collegio che la notifica dell'ordinanza e il ricorso sono entrambi successivi al 4/8/2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui è stata esclusa la facoltà dell'imputato - e, quindi, anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione ed è stato previsto che tale atto debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1 e 613, comma 1, cod. proc. pen. (così Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333).

4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, non sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 8/9/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente rlo R oldi Luigi Fabrizio Augusto Mancuso r DE POSI TATA L CANt