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Ordinanza — n. 47163/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of statutory grounds, allowing only specific cassation reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47163/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it relied on a ground not permitted by law. The appellant challenged the first-instance judgment's lack of reasoning regarding acquittal causes, but the court noted that only specific statutory grounds are allowed for appeals against sentencing decisions. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing decisions are limited to specific statutory grounds, excluding general defects in reasoning regarding acquittal causes.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissible grounds statutory limitations sentencing decision procedural costs motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Tanto premesso, osserva il Collegio che il ricorso deduce motivi non consentiti dalla legge, in base a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 448 cod.
Art. 606, cod. proc. pen.
Alessandro Sisto, prospettando, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616, cod. proc. pen.
186 della Corte costituzionale, non sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 448 cod. proc. pen
Tanto premesso, osserva il Collegio che il ricorso deduce motivi non consentiti dalla legge, in base a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto dall'art.
art. 129 cod. proc. pen
Ne consegue che il ricorso non può essere ammesso con riferimento al prospettato difetto di motivazione concernente l'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186 della Corte costituzionale, non sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, non sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUCCIA AGOSTINO nato a GRUMO APPULA il 02/08/1973 avverso la sentenza del 24/02/2021 del GIP TRIBUNALE di BARI/cjatt5".33.Pen al~fi; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 24/2/2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari ha recepito la richiesta delle parti, formulata ai sensi degli artt. 444 e seguenti, cod. proc. pen., applicando ad Agostino Ruccia la pena concordata, nella misura di 1 anno e 10 mesi di reclusione e di 600 euro di multa, in relazione ai reati oggetto di imputazione.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione lo stesso imputato per mezzo del difensore di fiducia, avv. Alessandro Sisto, prospettando, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., l'assenza di un'adeguata motivazione circa l'insussistenza di cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen.

3. Tanto premesso, osserva il Collegio che il ricorso deduce motivi non consentiti dalla legge, in base a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge del 23 giugno 2017, n. 103, applicabile ratione temporis al caso di specie, trattandosi di sentenza di applicazione della pena pronunciata in data successiva al 3 agosto 2017. Detta disposizione, infatti, limita i casi di ricorso per cassazione ai motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ne consegue che il ricorso non può essere ammesso con riferimento al prospettato difetto di motivazione concernente l'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, non sussistendo, nella specie, elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 8/9/2021 Il Consigrere estensore Il Presidente C ri Re ldi Luigi Fabrizio Augusto Mancuso DEPOSITATA 11N C