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Ordinanza — n. 47161/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47161/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47161/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza in data 19/11/2020, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino in data 25/6/2019 con la quale Cosimo Di Pierno era stato condannato, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di 6 mesi e 15 giorni di arresto, inflitta per i reati di cui agli artt. 707 cod. pen. e 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975, perché, essendo stato condannato per delitti contro il patrimonio o comunque determinati da motivi di lucro, era stato colto in possesso una serie di strumenti atti ad aprire o a forzare serrature, dei quali non aveva giustificato l'attuale destinazione (capo A), nonché per avere, senza giustificato motivo, portato fuori della propria abitazione un coltello di cm. 14 e un coltello in acciaio: fatti accertati in Cambiano, il 24/3/2017.

Regesto Legislator

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artt. 707 cod. pen, art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 131-bis cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 47161/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Preliminarmente, osserva il Collegio che in tema di particolare tenuità del fatto, la motivazione può risultare anche implicitamente dal corpo del provvedimento (Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499 - 01; (Sez. 5, n. 24780 del 8/3/2017, Tempera, Rv. 270033 - 01), ad esempio quando il giudice di appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado (Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, D., Rv. 275635 - 02).

Parole chiave

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pena complementare risarcimento per atto illecito altri reati sanzioni penali infrazione privilegiata reato di poca entità

Disposizioni normative citate

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artt. 707 cod. pen
Con sentenza in data 19/11/2020, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino in data 25/6/2019 con la quale Cosimo Di Pierno era stato condannato, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di 6 mesi e 15 giorni di arresto, inflitta per i reati di cui agli artt. 707 cod. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Wilmer Perga, deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la mancanza della motivazione in relazione al motivo di appello con cui era stata richiesta l'applicazione dell'art.
art. 131-bis cod. pen
pen., la mancanza della motivazione in relazione al motivo di appello con cui era stata richiesta l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
270033 - 01), ad esempio quando il giudice di appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado (Sez.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PIERNO COSIMO nato a LARINO il 16/12/1969 avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 19/11/2020, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino in data 25/6/2019 con la quale Cosimo Di Pierno era stato condannato, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di 6 mesi e 15 giorni di arresto, inflitta per i reati di cui agli artt. 707 cod. pen. e 4, secondo comma, legge n. 110 del 1975, perché, essendo stato condannato per delitti contro il patrimonio o comunque determinati da motivi di lucro, era stato colto in possesso una serie di strumenti atti ad aprire o a forzare serrature, dei quali non aveva giustificato l'attuale destinazione (capo A), nonché per avere, senza giustificato motivo, portato fuori della propria abitazione un coltello di cm. 14 e un coltello in acciaio: fatti accertati in Cambiano, il 24/3/2017.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Di Pierno, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Wilmer Perga, deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la mancanza della motivazione in relazione al motivo di appello con cui era stata richiesta l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che nonostante la formulazione di un motivo di appello relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità, fondato sulla esiguità del pericolo o del danno e sulla mancanza di abitualità, nessuna parola sarebbe stata spesa, nella sentenza di secondo grado, in relazione a tale profilo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Preliminarmente, osserva il Collegio che in tema di particolare tenuità del fatto, la motivazione può risultare anche implicitamente dal corpo del provvedimento (Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499 - 01; (Sez. 5, n. 24780 del 8/3/2017, Tempera, Rv. 270033 - 01), ad esempio quando il giudice di appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado (Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, D., Rv. 275635 - 02).

3. Tanto premesso, deve rilevarsi che, nel caso in esame, le ragioni della mancata applicazione della causa di non punibilità sono stata implicitamente indicate attraverso il riferimento, nella motivazione della sentenza di appello, al numero di oggetti da scasso rinvenuti, alla pluralità dei precedenti penali dell'imputato per reati contro il patrimonio, nonché alla pericolosità della condotta in rapporto alla commissione di reati della stessa specie di quelli per cui aveva riportato numerose condanne. Profilo, questo, che non è stato in alcun modo preso in considerazione dal ricorso, il quale, dunque, non può ritenersi scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 8/9/2021 Il Consigli re estensore Il Presidente Luigi Fabrizio Augusto Manc