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Ordinanza — n. 47157/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47157/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47157/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 16/2/2021, la Corte di appello di Bari, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha rigettato, nei confronti di Gianluca Pesce, la richiesta di riconoscimento in executivis della continuazione in relazione ai reati oggetto delle sentenze di condanna pronunciate:

Regesto Legislator

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 47157/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Pesce, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Gerardo Matera, deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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crimine organizzato estorsione confisca di valori patrimoniali estradizione reati economici flussi finanziari illeciti

Disposizioni normative citate

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art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Gerardo Matera, deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PESCE GIANLUCA nato a ANDRIA il 11/01/1987 avverso l'ordinanza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 16/2/2021, la Corte di appello di Bari, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha rigettato, nei confronti di Gianluca Pesce, la richiesta di riconoscimento in executivis della continuazione in relazione ai reati oggetto delle sentenze di condanna pronunciate:

1) dalla Corte di appello di Bari del 7/11/2013, definitiva il 5/12/2014, concernente il delitto previsto dagli artt. 110, 629, primo e secondo comma, cod. pen.;

2) dalla Corte di appello di Bari in data 10/7/2015, definitiva il 16/7/2019, concernete il delitto di cui al d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Pesce, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Gerardo Matera, deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., che il Giudice dell'esecuzione abbia obliterato il fatto come dalle motivazioni delle sentenze di condanna emergesse l'esistenza di un sodalizio criminale operante sul territorio andriese, il clan Pesce/Pistillo, dedito alla commissione di reati prevalentemente in materia di stupefacenti, i cui sodali si preoccupavano di garantire lo stato di benessere di coloro che erano detenuti, come dichiarato dal collaboratore di giustizia Smaani Tarek e riportato nel capo di imputazione della sentenza sub 2), e nelle cui casse sarebbero confluiti i proventi dell'estorsione commessa da Gianluca Pesce e dal coimputato, Salvatore Alessandro Pesce, indicato 'come organizzatore del gruppo nel capo di imputazione A/2 della sentenza n. 2187/2018.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Preliminarmente deve osservarsi che la continuazione presuppone l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente dell'imputato nella loro specificità, almeno a grandi linee; situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o a un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità. A tal fine, il giudice dell'esecuzione, non diversamente da quanto avviene nel processo di cognizione, è chiamato a compiere una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, non essendo sufficiente valorizzare la presenza di taluno di tali indici se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (così Sez.

U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 2.1. In questa prospettiva, deve ritenersi che, nel caso in cui una pluralità di reati siano stati commessi in un contesto associativo, la finalizzazione delle attività criminali verso gli scopi del sodalizio e, dunque, per rafforzarlo o consolidarlo, non implichi, necessariamente, la presenza di una unitaria cornice deliberativa, attenendo la descritta finalità al profilo del movente e non a quello della unitaria programmazione e decisione dei singoli episodi, sia pure circoscritte alle loro linee essenziali.

3. Tanto premesso, rileva il Collegio che le osservazioni difensive si sviluppano unicamente sul piano della asserita riferibilità delle singole ipotesi delittuose alle finalità di agevolazione del gruppo criminale di cui Pesce avrebbe fatto parte, sicché, già sotto tale profilo, la traiettoria argomentativa delle censure si dipana in maniera del tutto eccentrica rispetto alla richiamata cornice di principio circa il significato da annettere al concetto di medesima risoluzione criminosa. Sotto altro, concorrente, aspetto, va sottolineato che l'ordinanza impugnata ha in ogni caso escluso la riconducibilità dei reati de quibus allo scopo sociale dell'associazione criminale di riferimento, sul presupposto che la stessa non fosse finalizzata alla realizzazione anche di reati di tipo estorsivo, essendo emerso unicamente che i proventi illeciti del sodalizio venivano destinati, in parte, a soddisfare le esigenze degli affiliati detenuti; profilo che, all'evidenza, attiene, ancora una volta, ai motivi dei vari reati, che ben potevano essere correlati alla elaborazione di contingenti strategie criminali e non certo a una unitaria, e originaria, deliberazione criminosa.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, dichiarato inammissibile, non essendo i relativi motivi scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 8/9/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente !di Luigi F