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Ordinanza — n. 47153/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47153/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47153/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 10/3/2021, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo avverso il decreto con cui il Magistrato di sorveglianza di Roma in data 3/12/2020 aveva respinto l'istanza di permesso premio proposta nell'interesse di Giuseppe Di Silvio, detenuto nella Casa circondariale di Roma- Rebibbia in esecuzione della pena di 30 anni di reclusione determinata con il provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma il 31/1/2017.

Regesto Legislator

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art. 203 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 47153/2021 — snpen · Corte di Cassazione: L'impugnata ordinanza, focalizzandosi esclusivamente sulle capacità introspettive e sull'omessa assunzione di responsabilità rispetto all'omicidio, si sarebbe sottratta a una organica considerazione dei presupposti per la concessione del beneficio in esame. Il Tribunale, dopo aver dato atto dei risultati dell'osservazione penitenziaria, giungerebbe a ritenere non accertate le cause della devianza e il mancato superamento delle stesse sulla base dell'omessa assunzione di responsabilità e non della revisione critica del detenuto. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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diritto penitenziario impunità carcerazione preventiva eccessiva riabilitazione regime penitenziario responsabilità scemata

Disposizioni normative citate

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art. 203 cod. pen
pen., nonché mancanza o comunque manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione sulla pericolosità sociale, ovvero sul giudizio prognostico circa la probabilità che il soggetto commetta nuovi reati, che non dovrebbe essere formulato soltanto ai sensi dell'art. 203 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SILVIO GIUSEPPE nato a TERRACINA il 09/07/1966 avverso l'ordinanza del 10/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 10/3/2021, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo avverso il decreto con cui il Magistrato di sorveglianza di Roma in data 3/12/2020 aveva respinto l'istanza di permesso premio proposta nell'interesse di Giuseppe Di Silvio, detenuto nella Casa circondariale di Roma- Rebibbia in esecuzione della pena di 30 anni di reclusione determinata con il provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma il 31/1/2017.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Di Silvio, per mezzo dei difensori di fiducia, avv.ti Alessandro Diddi e Arcangela Campilongo, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 30-ter, commi 1 e 8, Ord. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Ai fini dell'applicazione dell'art. 30-ter Ord. pen. sarebbe necessario compiere un esame approfondito della natura e gravità dei reati, nonché della personalità del detenuto, la cui valutazione non potrebbe prescindere dalla condotta tenuta successivamente al reato e dai comportamenti attuali, da ritenersi essenziali ai fini dell'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva.

L'impugnata ordinanza, focalizzandosi esclusivamente sulle capacità introspettive e sull'omessa assunzione di responsabilità rispetto all'omicidio, si sarebbe sottratta a una organica considerazione dei presupposti per la concessione del beneficio in esame. Il Tribunale, dopo aver dato atto dei risultati dell'osservazione penitenziaria, giungerebbe a ritenere non accertate le cause della devianza e il mancato superamento delle stesse sulla base dell'omessa assunzione di responsabilità e non della revisione critica del detenuto. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 30- ter, commi 1 e 8, Ord. pen., nonché mancanza o comunque manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione sulla pericolosità sociale, ovvero sul giudizio prognostico circa la probabilità che il soggetto commetta nuovi reati, che non dovrebbe essere formulato soltanto ai sensi dell'art. 203 cod. pen., ma anche tenendo conto dei progressi ottenuti nel corso del trattamento e valorizzando la probabilità che commetta fatti idonei a turbare «l'ordinato svolgersi della vita collettiva». Nel caso in esame, il Tribunale si limiterebbe all'assertiva considerazione che «la regolarità comportamentale non è sufficiente a fondare un giudizio di assenza di pericolosità sociale», senza soffermarsi sugli elementi che si sarebbero dovuti richiamare per ritenere concreta e attuale la pericolosità sociale del soggetto, omettendo di contestualizzarla anche con il supporto degli Organi territoriali e di specificamente e approfonditamente spiegarla.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. L'art. 30 -ter Ord. pen. consente la concessione di permessi premio al detenuto che abbia tenuto una regolare condotta, manifestando costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale e nelle attività trattamentali, e sempre che egli non risulti persona socialmente pericolosa. Quest'ultima condizione, che rimanda alla probabilità che l'autore di un reato commetta nuove violazioni della legge penale, presuppone, in sede di valutazione da parte del magistrato di sorveglianza, una accurata indagine personologica volta a contestualizzare i reati per cui è condanna e a verificare il venire meno delle condizioni, personali o socio-ambientali, in cui essi erano stati commessi ovvero la possibilità di attivare risorse individuali o sociali in grado di fungere da adeguati fattori protettivi rispetto al verificarsi di eventuali ricadute.

3. Nel caso di specie, tuttavia, il Magistrato di sorveglianza, in sede di primo giudizio, e il Tribunale di sorveglianza, in occasione del successivo reclamo, hanno evidenziato come l'atteggiamento di chiusura del detenuto non abbia consentito di svolgere il predetto approfondimento personologico e, con esso, di sciogliere positivamente il nodo della sua pericolosità sociale, suggerita dalla considerazione dei gravissimi precedenti, avendo Di Silvio subito due condanne, una per associazione per delinquere e porto d'armi e una per omicidio, commesso nel 2010.

In relazione a tale profilo, deve osservarsi che se, per un verso, il trattamento penitenziario di natura risocializzante costituisce un'offerta da parte dell'ordinamento cui corrisponde, per il detenuto, un diritto di fruirne ma non un obbligo di sottoporvisi, per altro verso, il legittimo rifiuto del soggetto di partecipare all'opera rieducativa e, con essa, alle attività di osservazione, implica, di necessità, che in mancanza degli elementi che il giudice ritenga indispensabili per valutare positivamente, escludendola, la pericolosità sociale del condannato, quest'ultimo potrà vedersi rifiutare, del tutto legittimamente, il beneficio richiesto.

Nel caso qui considerato, valutate, in maniera niente affatto illogica, le risultanze dell'osservazione della personalità e rilevata l'assenza di un processo sia pure embrionale di revisione critica nel detenuto, i Giudici di merito hanno correttamente ritenuto di formulare un giudizio di attuale pericolosità sociale del medesimo; e a partire da tale premessa hanno, altresì, ritenuto che non ricorressero le condizioni per l'accesso al beneficio invocato, pur apprezzando l'esistenza dell'ulteriore requisito della regolarità della condotta penitenziaria.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, dal momento che i due motivi di censura, strettamente connessi, non si confrontano in alcun modo con la puntuale e congrua motivazione, rispettosa dei principi giurisprudenziali in materia di concessione dei permessi premio, fornita dal provvedimento impugnato. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 8/9/2021 Il Consigliere estensore Il Pr