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Ordinanza — n. 47152/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of procedural diligence regarding the cause of inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47152/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Vincenzo Crupi's appeal against the surveillance tribunal's order inadmissible. Crupi argued the lower court ignored his acquittal on certain charges and downplayed his reduced role in the crime, yet the tribunal emphasized his continued dangerousness through family ties and criminal conduct. The court ruled the appeal was inadmissible because the appellant failed to demonstrate fault in determining the cause of inadmissibility, thereby shifting the burden of costs to him.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the party fails to show fault in determining the cause of inadmissibility, in which case the party bears the procedural costs.

Parole chiave

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inadmissibility appeal procedural diligence surveillance tribunal criminal organization detention regime attività criminosa proroga della carcerazione criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Piera Farina, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, formulato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
art. 416-bis cod. pen
348/2020, con la quale egli era stato, invece, condannato alla pena di 8 anni di reclusione per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., previa riqualificazione della condotta come di mera partecipazione, con esclusione, quindi, del ruolo apicale.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRUPI VINCENZO nato a SIDERNO il 15/07/1963 avverso l'ordinanza del 04/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 4 marzo 2021, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto nell'interesse di Vincenzo Crupi avverso il decreto ministeriale in data 11/2/2020, con il quale era stata disposta la proroga del regime detentivo speciale ex art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., per la durata di anni due. Secondo il Collegio, infatti, il decreto ministeriale deve ritenersi ampiamente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti che ne legittimano l'adozione e che sia concreto il pericolo che Crupi, nel regime detentivo ordinario, possa mantenere i contatti e contribuire con le proprie personali «conoscenze» e capacità professionali a sostenere e a gestire le attività illecite del gruppo di appartenenza (anche in considerazione dei legami di natura familiare).

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Crupi, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Piera Farina, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, formulato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 41-bis, comma 2-bis, Ord. pen., per avere l'ordinanza confermato il decreto di proroga della sospensione del trattamento penitenziario in assenza dei presupposti di legge, nonché dell'art. 41-bis, comma 2-sexies, Ord. pen. in relazione agli artt. 125, 666 e 678 cod. proc. pen. per avere l'ordinanza motivato il rigetto del reclamo in maniera solo apparente.

Nel dettaglio, il ricorso premette di avere prodotto la sentenza della Corte di appello di Roma del 4/6/2020, con cui Crupi era stato definitivamente assolto dai delitti di cui agli artt. 74 e 73, d.P.R. n. 309 del 1990 e la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria n. 348/2020, con la quale egli era stato, invece, condannato alla pena di 8 anni di reclusione per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., previa riqualificazione della condotta come di mera partecipazione, con esclusione, quindi, del ruolo apicale. Quest'ultima circostanza smentirebbe l'assunto del Tribunale di sorveglianza secondo cui, avendo la sentenza di appello confermato l'impianto accusatorio delineato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria con sentenza del 7/7/2017, permarrebbe intatto «lo spessore criminale del detenuto», atteso che la sentenza di secondo grado lo avrebbe formalmente condannato per un altro reato, ovvero per una condotta di mera partecipazione, molto meno grave di quella apicale in origine contestata.

In questo modo, l'ordinanza impugnata, ponendo a base del rigetto circostanze in fatto non acquisite al fascicolo e deprimendo immotivatamente la portata della dequalificazione del ruolo, specie alla luce della rilevanza che il decreto ministeriale a quel ruolo aveva annesso, violerebbe le disposizioni processuali in tema di motivazione e l'art. 41-bis Ord. pen., che richiede la sussistenza di elementi tali da rendere attuale e concreto il pericolo di collegamenti informativi tra il detenuto e la consorteria, non scongiurabili in regime ordinario.

3. In data 1/9/2021 la difesa di Crupi ha depositato una memoria con la quale ha ribadito il carattere apparente della motivazione, avendo il provvedimento del tutto omesso di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo ai fini della pronuncia sul punto oggetto di ricorso, ovvero che con sentenza passata in giudicato si sarebbe definitivamente escluso che Vincenzo Crupi abbia mai svolto un ruolo apicale della cosca Commisso; circostanza svalutata dal Tribunale senza spiegarne la ragione. Né il provvedimento impugnato avrebbe individuato i fatti concreti dai quali dedurre il mantenimento dei rapporti con la criminalità organizzata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Deve, in premessa, rilevarsi che l'art. 41-bis, comma 2-bis, Ord. pen., sostituito dall'art. 2, legge 23 dicembre 2002, n. 279, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono prorogabili «nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari a due anni», purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno. E ciò alla luce di una serie di indicatori sintomatici dell'attualità del pericolo di collegamenti con l'esterno, indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis del citato articolo e non necessariamente sopravvenuti (Sez. 1, n. 2660 del 9/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912), quali: il profilo criminale del soggetto, la posizione dal medesimo rivestita in seno all'associazione, la perdurante operatività del sodalizio e la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, anche considerata l'assenza di elementi di fatto dimostrativi di un sopravvenuto venir meno di tale pericolo (Sez. 5, n. 40673 del 30/5/2012, Badagliacca, Rv. 253713), che non possono identificarsi con il mero trascorrere del tempo dalla prima applicazione del regime differenziato, né essere rappresentati da un apodittico e generico riferimento a non meglio precisati risultati dell'attività di trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 32337 del 3/7/2019, Graviano, Rv. 276720). 2.1.

Quanto all'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione, esso è delineato dal comma 2-sexies dell'art. 41-bis Ord. pen., a norma del quale il Procuratore generale presso la Corte di appello, l'internato o il difensore possono proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza per violazione di legge. La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al Giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr.

Sez. U, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611).

3. Alla luce dei richiamati parametri, deve osservarsi che il Tribunale di sorveglianza di Roma ha, invero, valutato correttamente gli elementi risultanti dagli atti, soffermandosi sulle circostanze riportate in punto di fatto e argomentando dalle stesse, con motivazione congrua e adeguata, la sussistenza dei presupposti legittimanti la proroga del regime penitenziario differenziato. In particolare, l'ordinanza, pur prendendo atto delle deduzioni difensive, specificamente riportate e fatte oggetto di valutazione, ha evidenziato come Crupi, pur senza rivestire, alla stregua della menzionata sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, il ruolo apicale originariamente attribuitogli, sia elemento di spicco della cosca Commisso di Siderno e in particolare della 'ndrina di contrada Donisi, per avere avuto rapporti diretti con esponenti di rilievo del sodalizio, partecipando a riunioni operative, nonché per avere operato quale solutore di conflitti interni e veicolando informazioni tra gli affiliati anche di rango apicale sugli affari della cosca in Canada e in Olanda, oltre che per sviluppare le cointeressenze economiche, anche in affari leciti, del gruppo di riferimento.

Per tale ragione, il Tribunale ha ritenuto che l'esclusione, nei confronti di Crupi, della qualità di capo all'interno della cosca di appartenenza non assuma rilevanza dirimente, considerato il suo pieno coinvolgimento nelle dinamiche associative, cui . egli partecipava anche in ragione di saldi legami di natura familiare, essendo il genero di Antonio Macrì, detto "Zio Ntoni", uno dei boss di vertice della 'ndrangheta, e il cognato di Vincenzo Macrì, nonché fratello di Giuseppe Crupi, coinvolto nell'operazione antimafia denominata «Acero» e di Natale Rocco, sposato con Emiliana Figliomeni, nipote di Antonio, «capo società» della locale di Siderno; ed essendo, inoltre, separato da Gisella Commisso, sorella di Giuseppe e Antonio Commisso, esponenti di vertice dell'omonima cosca.

Il quadro di attuale pericolosità soggettiva è stato ulteriormente lumeggiato attraverso il riferimento alla condotta inframuraria, caratterizzata da discontinuità, almeno sino al 2018, non risultando, comunque, alcun elemento indicativo di un allontanamento del soggetto dall'organizzazione criminale di appartenenza. Quanto, poi, al profilo dell'attuale operatività di quest'ultima, l'ordinanza ha posto in evidenza l'epoca recentissima delle indagini e dei provvedimenti cautelari emessi anche nei confronti dell'odierno ricorrente. 3.1. A fronte di tale puntuale ed esaustiva motivazione, il ricorso si è limitato ad affermarne, in maniera invero apodittica, il carattere meramente apparente, sul presupposto di alcune marginali sbavature dell'ordito giustificativo (quali il riferimento alla avvenuta conferma della sentenza di primo grado, laddove la sentenza di appello avrebbe escluso il ruolo apicale all'interno del sodalizio), laddove il nucleo argomentativo del provvedimento impugnato si palesa, non soltanto presente, ma anche logico e coerente, delineando con adeguata chiarezza il profilo criminale del soggetto e il pericolo che il detenuto, ove riassegnato al circuito ordinario, possa esercitare una significativa «influenza» sugli accadimenti esterni e, dunque, sulle dinamiche della cosca.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 8/9