Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 47136/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47136/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47136/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con sentenza in data 11/12/2020, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze in data 25/10/2016 con la quale Roberto Finotti era stato condannato alla pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione, inflitta per il reato di cui all'art. 7.5, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, perché, essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Ronco Biellese, con provvedimento del Tribunale Biella in data 17/9/2015, contravveniva alle prescrizioni impostegli recandosi nel comune di Firenze a bordo del mezzo ferroviario; fatto accertato in Biella e Firenze in epoca anteriore e prossima all'11/9/2016, con la recidiva, reiterata, infraquinquennale.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 173 disp. att. cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 47136/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 7.5, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, perché, essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Ronco Biellese, con provvedimento del Tribunale Biella in data 17/9/2015, contravveniva alle prescrizioni impostegli recandosi nel comune di Firenze a bordo del mezzo ferroviario; fatto accertato in Biella e Firenze in epoca anteriore e prossima all'11/9/2016, con la recidiva, reiterata, infraquinquennale.

Parole chiave

Generato dall'IA
rischio di soggiorno illegale pericolo di tortura proroga della carcerazione preventiva domanda d'asilo di rom diritti del detenuto assenza di persecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Fulvio Violo, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FINOTTI ROBERTO nato a BIELLA il 08/01/1967 avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza in data 11/12/2020, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze in data 25/10/2016 con la quale Roberto Finotti era stato condannato alla pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione, inflitta per il reato di cui all'art. 7.5, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, perché, essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Ronco Biellese, con provvedimento del Tribunale Biella in data 17/9/2015, contravveniva alle prescrizioni impostegli recandosi nel comune di Firenze a bordo del mezzo ferroviario; fatto accertato in Biella e Firenze in epoca anteriore e prossima all'11/9/2016, con la recidiva, reiterata, infraquinquennale.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Finotti, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Fulvio Violo, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., che la Corte di appello di Firenze abbia condannato l'odierno imputato nonostante che dovesse emettersi, nei suoi confronti, sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto.

3. Osserva il Collegio che il motivo articolato dalla difesa dell'imputato con l'odierno ricorso appare del tutto privo di concreta specificità rispetto alle ragioni devolute con l'atto di appello, con il quale era stato richiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche, da ritenersi quantomeno equivalenti alla recidiva reiterata infraquinquennale.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 8/9/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente C Luigi Fabrizio Augusto Mancuso DEPOSITATA i