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Ordinanza — n. 47135/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against prison supervision court's rejection of home detention due to social danger.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47135/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, upholding the prison supervision court's refusal of home detention for the appellant. The lower court rejected the request based on the appellant's high social danger, citing repeated violations of a special surveillance measure and a lack of family or social resources for reintegration. The court found the appellant's arguments regarding prior early release and prison overcrowding insufficient to challenge the logical assessment of his risk profile.

Regesto Legislator

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Art. 125 c.p.p.; Art. 47-ter O.P.; Art. 606 c.p.p.: The Supreme Court holds that an appeal challenging the refusal of alternative measures based on alleged contradictions with prior benefits is inadmissible if the lower court's assessment of social danger remains logical and coherent despite the appellant's arguments.

Parole chiave

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prison supervision appeal home detention refusal social danger assessment inadmissible cassation reintegration resources assistenza riabilitativa semiprigionia indennizzo per carcerazione preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 125 c.p.p.
Art. 47-ter O.P.
Art. 606 c.p.p.
In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
artt. 125 cod. proc. pen
pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 125 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAFIRENZE UMBERTO nato a BARI il 26/01/1990 avverso l'ordinanza del 17/09/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 17/9/2020, il Tribunale di sorveglianza di Bari dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta da Umberto Lafirenze e ha rigettato le richieste di ammissione al regime di semilibertà di detenzione domiciliare in relazione alla parte residua della pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione, inflitta per il reato di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti, commesso il 20/3/2015.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Lafirenze, per mezzo dei difensori di fiducia, avv.ti Leonardo Gironda Veraldi e Massimo Roberto Chiusolo, deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 125 cod. proc. pen. e 47-ter Ord. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., che il giudizio di pericolosità sociale a partire dal quale il Tribunale di sorveglianza avrebbe respinto l'istanza di detenzione domiciliare sarebbe contraddetto dalla precedente concessione del beneficio della liberazione anticipata con riguardo a un semestre di presofferto cautelare, dal 2/7/2017 al 12/1/2018, in ragione della buona condotta e della partecipazione all'opera di rieducazione intramuraria. Quanto, poi, all'affermazione secondo cui il trattamento rieducativo sarebbe fruibile solo in regime intramurario, essa sarebbe smentita dal dato del sovraffollamento carcerario, che renderebbe gli interventi in sede intramuraria del tutto sporadici; e non terrebbe conto che con la concessione della misura il Tribunale avrebbe potuto imporre a Lafirenze di frequentare organismi educativi esterni ovvero di svolgere attività di volontariato e di riparazione sociale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Preliminarmente, osserva il Collegio che la concessione delle misure alternative, ivi compresa la detenzione domiciliare, risponde al duplice obiettivo di circoscrivere, entro margini ritenuti adeguati, il rischio di recidiva del condannato e di favorirne il percorso di reinserimento sociale, cui la pena, per espressa indicazione costituzionale, è preordinata.

3. Tanto premesso, deve rilevarsi che il Tribunale ha motivato la propria decisione di rigetto con la pericolosità sociale di Lafirenze, tratta dai precedenti penali (avendo egli riportato due condanne definitive per tentato furto e detenzione a fini di spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale), dall'applicazione, in data 28/9/2016, della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per 2 anni, nel corso della quale si è reso responsabile di reiterate violazioni alle prescrizioni (in data 22/11/2016, 9/7/2018, 10/10/2018, 22/2/2019 e il 29/11/2019, nonché in data 9/5/2018, 8/8/2018, 11/9/2018, 31/1/2019, 22/2/2019, 23/3/2019, 2/9/2019 e 20/10/2019), nonché della realizzazione di ulteriori condotte antigiuridiche, attestate dal certificato dei carichi pendenti (riportante tre procedimenti aventi ad oggetto reati realizzati fino al 2016, in relazione ai quali ha riportato condanna in primo grado) e dall'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere in data 10/10/2019 per i reati di associazione mafiosa e violenza privata, ritenuta indicativa dell'attualità dei contatti con ambienti malavitosi di notevole spessore criminale.

Inoltre, il provvedimento ha evidenziato come dalla relazione dell'UEPE di Bari sia. dato evincere che il soggetto non dispone di risorse familiari, lavorative e sociali in grado di supportarne il percorso di reinserimento, mostrando superficialità nell'analisi dei fatti essenziali relativi al reato, tendendo a minimizzarne l'entità e riconducendo le proprie azioni a un momento di vita ormai trascorso. A partire da tali emergenze istruttorie il Tribunale ha ritenuto, niente affatto illogicamente, che la misura richiesta non fosse idonea a contenere la pericolosità sociale del soggetto né a favorire un suo concreto recupero sociale, anche per la sporadicità dei contatti con gli operatori sociali, garantita invece da un percorso di tipo intramurario, ritenuto più idoneo alle attuali esigenze rieducative del soggetto. 3.1.

Tale percorso motivazionale, del tutto logico e coerente, non è stato n alcun modo messo in crisi dalle deduzioni difensive, che hanno prospettato una inesistente contraddittorietà rispetto alla concessione della liberazione anticipata - misura che presenta tutt'altri presupposti e risponde a finalità del tutto differenti rispetto alle misure alternative - e che hanno, nella sostanza, sollecitato una rivalutazione o, comunque, una rilettura alternativa del compendio istruttorio, avulse dalla individuazione di specifici travisamenti delle emergenze fattuali valorizzate in sede di merito.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 8/9/2021 Il Consi 'ere estensore Il Presidente Idi Luigi Fabriz