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Ordinanza — n. 47132/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against prison newspaper ban for mafia member due to insufficient evidence of ongoing clan activity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47132/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to lift a ban on local newspaper access for a convicted mafia member. The appellant argued the ban was generic and the criminal clan no longer existed, but the court found the original order was specifically motivated by investigative needs and the detainee's past leadership role. Consequently, the court rejected the claim that the ban was arbitrary, emphasizing that national media and television satisfied the right to information.

Regesto Legislator

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Art. 18-ter Ord. pen.; The judicial authority may impose restrictions on local press access for detainees in mafia organizations when specific investigative or security needs exist, provided the measure is individually motivated and does not violate constitutional rights.

Parole chiave

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prison press restrictions mafia organization detention investigative necessity local newspaper ban procedural inadmissibility right to information security of the institution segreto professionale dei giornalisti

Disposizioni normative citate

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Art. 18-ter Ord. pen.
Con ordinanza in data 14/1/2021, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato il reclamo proposto, ex art. 18-ter Ord. pen., da Alessio Attanasio, sottoposto al regime differenziato ex art.
Art. 2 Cost.
Art. 21 Cost.
Art. 10 CEDU
pen., 2, 21 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 10 CEDU.
Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen
Pintus, deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., n. 112 del 1993
(così Corte cost., n. 112 del 1993, n.
Corte cost., n. 826 del 1988
Corte cost., n. 148 del 1981
Sez. 1, n. 35766 del 13/6/2019
Sez. 1, n. 23044 del 14/5/2009
Sez. 1, n. 23044 del 14/5/2009, Garone, in motivazione; Sez.
Sez. 1, n. 6322 del 11/1/2013
23044 del 14/5/2009, Garone, in motivazione; Sez. 1, n. 6322 del 11/1/2013, Pesce, Rv.
Sez. 1, n. 32904 del 2/7/2014
254949-01; Sez. 1, n. 32904 del 2/7/2014, Li Bergolis, Rv.
Sez. 1, n. 11601 del 27/1/2021
261715-01; Sez. 1, n. 11601 del 27/1/2021, Rao, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 14/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 14/1/2021, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato il reclamo proposto, ex art. 18-ter Ord. pen., da Alessio Attanasio, sottoposto al regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., avverso il provvedimento impositivo del divieto di ricezione della stampa locale del luogo di origine, adottato dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto in data 22/6/2018, per la durata di 3 mesi.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Attanasio, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Maria Teresa A. Pintus, deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 18-ter Ord. pen., 2, 21 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 10 CEDU. In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che il riferimento, contenuto nel provvedimento impugnato, alla continua presenza, nella stampa locale, di notizie di cronaca involgenti le attività del clan di appartenenza del detenuto sarebbe del tutto apodittico e generico, tanto più che il clan cui apparteneva Attanasio sarebbe stato completamente disarticolato e non sarebbe più esistente.

E apodittica sarebbe l'affermazione secondo cui l'acquisizione di notizie relative al territorio di appartenenza possa costituire utile elemento per non perdere il radicamento necessario a mantenere la posizione ricoperta in libertà. Né sarebbe stata dimostrata l'esistenza di una specifica correlazione tra la circolazione della .stampa locale all'interno del carcere e il probabile verificarsi di taluna delle circostanze indicate dall'art. 18- ter Ord. pen. Infine, il Collegio non avrebbe risposto alla contestazione del ricorrente secondo cui sarebbe assurdo sostenere che dalla lettura della stampa locale egli potrebbe verificare l'esecuzione degli ordini inviati all'esterno, posto che se egli avesse un canale per inviare direttive, lo utilizzerebbe anche per la verifica della loro esecuzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il diritto a ricevere pubblicazioni della stampa periodica costituisce declinazione del più generale diritto a essere informati, a sua volta riconducibile alla libertà di manifestazione del pensiero, di cui costituisce una sorta di precondizione; sicché esso trova una diretta copertura costituzionale negli artt.2 e 21 Cost. (così Corte cost., n. 112 del 1993, n. 826 del 1988, n. 148 del 1981) e, a livello convenzionale, nell'art. 10 Cedu» (cfr. Sez. 1, n..35766 del 13/6/2019, Rao, non massimata). Tuttavia, l'art. 18-ter Ord. pen. consente all'autorità giudiziaria di disporre limitazioni nella corrispondenza epistolare e telegrafica e nella ricezione della stampa per periodi non superiori a 6 mesi, prorogabili per periodi non superiori a 3 mesi, ove ricorrano «esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto», che devono essere oggetto di specifica motivazione. 2.1.

Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 23044 del 14/5/2009, Garone, in motivazione; Sez. 1, n. 6322 del 11/1/2013, Pesce, Rv. 254949-01; Sez. 1, n. 32904 del 2/7/2014, Li Bergolis, Rv. 261715-01; Sez. 1, n. 11601 del 27/1/2021, Rao, Rv. 280680-02) è consentito imporre il divieto di ricezione della stampa locale della regione di appartenenza a un detenuto inserito, con ruoli di responsabilità, in una organizzazione mafiosa, considerato il pericolo che notizie di cronaca relative al territorio di influenza possano consentirgli di tenersi informato sulle dinamiche interne degli organi politici e amministrativi locali, sulle vicende economiche e sociali, sulla cronaca nera e giudiziaria e, quindi, sulle vicende connesse al sodalizio di appartenenza, consentendogli di impartire, all'occorrenza, ordini agli altri accoliti del gruppo criminale.

3. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato ha motivato le limitazioni nell'accesso alla stampa locale del territorio di appartenenza del detenuto in considerazione della presenza di attuali esigenze di controllo e di esigenze investigative e di prevenzione dei reati, correlate alla presenza di notizie di cronaca concernenti le attività del clan di appartenenza e tenuto conto del ruolo direttivo in passato ricoperto all'interno di esso. Inoltre, il Tribunale di sorveglianza ha sottolineato come il diritto detenuto di informarsi sia, comunque, soddisfatto mediante la possibilità di fruire dei quotidiani nazionali e dei mezzi radiotelevisivi. 3.1.

A fronte della puntuale e congrua motivazione testé riassunta, il ricorso si è limitato, da un lato, ad affermare, del tutto assertivamente, la genericità delle considerazioni svolte dal Tribunale di sorveglianza (smentita dalla piana lettura del provvedimento impugnato) e, dall'altro lato, a riproporre argomentazioni già articolate in sede di reclamo, cui l'ordinanza in esame ha, invero, fornito una risposta del tutto adeguata, rivelandosi, per questa via, palesemente aspecifico. Mentre fattuale e priva di autosufficienza è la censura relativa al fatto che il clan cui apparteneva Attanasio non sarebbe più esistente.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 8/9/2021 Il Consi ie