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Ordinanza — n. 47131/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 47131/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 47131/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza in data 4/6/2020, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato, nei confronti di Giovanni Calcavecchia, l'istanza di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter Ord. pen. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Calcavecchia, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Vincenzo Stazzullo, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 47-ter Ord. pen. e 123 dl. n. 18 del 2020.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 47131/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 47-ter Ord. pen. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Calcavecchia, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Vincenzo Stazzullo, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 47-ter Ord. pen. e 123 dl. n. 18 del 2020.

Parole chiave

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soggiorno ininterrotto revoca del permesso di dimora allontanamento malgrado rischio di persecuzione domanda d'asilo di rom sospensione dell'allontanamento inviolabilità del domicilio
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALCAVECCHIA GIOVANNI nato a NAPOLI il 20/07/1982 avverso l'ordinanza del 04/06/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; f

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza in data 4/6/2020, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato, nei confronti di Giovanni Calcavecchia, l'istanza di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter Ord. pen.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Calcavecchia, per mezzo del difensore di fiducia, avv. Vincenzo Stazzullo, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 47-ter Ord. pen. e 123 dl. n. 18 del 2020.

3. Tanto premesso, rileva il Collegio che Calcavecchia è stato scarcerato, per fine pena, in data 3/1/2021. 3.1. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in data 8/9/2021 Il Consiglier estensore Il Presidente C oldi Luigi Fabrizio Augusto Mancuso DEPOSITATA IN CANCEL