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Ordinanza — n. 46954/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46954/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46954/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BOUAZIZ RAMZI nato il 15/05/1993 MHEDBY RAMI nato a MILANO il 08/02/1990 avverso la sentenza del 29/03/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNA.cl-ate-ervvtse-alie-paft-i-; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 46954/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1 - Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Bologna ha applicato a Bouaziz Ramzi e a Mhedby Rami la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per il delitto di furto aggravato loro ascritto. 2 - Gli imputati hanno proposto ricorso, co unico atto ed a mezzo del comune difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa verifica della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 5 cod. pen..

Parole chiave

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circostanza aggravante pubblica istigazione a delinquere commisurazione della pena per rapina elemento soggettivo dolo penale altri reati
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BOUAZIZ RAMZI nato il 15/05/1993 MHEDBY RAMI nato a MILANO il 08/02/1990 avverso la sentenza del 29/03/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNA.cl-ate-ervvtse-alie-paft-i-; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Bologna ha applicato a Bouaziz Ramzi e a Mhedby Rami la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, per il delitto di furto aggravato loro ascritto. 2 - Gli imputati hanno proposto ricorso, co unico atto ed a mezzo del comune difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa verifica della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 5 cod. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili. 1 - L'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza". Il motivo dedotto nel presente ricorso è pertanto inammissibile. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. 2 - All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Pre