Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 46950/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46950/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46950/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISETTA MARIANO nato a TRENTO il 11/04/1959 avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Trento, con la sentenza impugnata, confermava, per quanto qui di interesse, la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Mariano Pisetta colpevole dei delitti di bancarotta fraudolenta, appropriazione indebita (ai danni di Mustafa Suade) e tributari al medesimo ascritti, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta recidiva posto che alcune delle condotte contestate nell'odierno processo erano state commesse in epoca precedente alle condanne considerate; - alla ritenuta sussistenza del dolo specifico che deve assistere le violazioni tributarie; - alla ritenuta attendibilità della persona offesa.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 646 cod. pen; Ordinanza — n. 46950/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. 1 - Il primo motivo è inammissibile perché non era stato formulato nei motivi di appello, secondo l'incontestata sintesi dei medesimi rinvenibile nella sentenza impugnata. Deve inoltre osservarsi come lo stesso difetti anche di specificità non essendo precisato di quale tipo di recidiva ci si dolga, a quale reato sia riferita e come si collochi nel percorso argomentativo della censura la riconosciuta circostanza che parte delle condanne considerate i (non altrimenti precisate) sia di data anteriore alla commissione dei fatti oggetto dell'odierno processo.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidiva nell'infrazione sanzioni pecuniarie bancarotta fraudolenta debiti fiscali irregolarità finanziarie inadempimento reiterato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 646 cod. pen
2 - Il secondo ed il terzo motivo sono anch'essi generici non confrontandosi con la complessiva e dettagliata argomentazione della Corte territoriale in ordine alla sussistenza degli elementi, oggettivi e soggettivi, delle violazioni tributarie e del delitto di cui all'art. 646 cod. pen..
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISETTA MARIANO nato a TRENTO il 11/04/1959 avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Trento, con la sentenza impugnata, confermava, per quanto qui di interesse, la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Mariano Pisetta colpevole dei delitti di bancarotta fraudolenta, appropriazione indebita (ai danni di Mustafa Suade) e tributari al medesimo ascritti, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta recidiva posto che alcune delle condotte contestate nell'odierno processo erano state commesse in epoca precedente alle condanne considerate; - alla ritenuta sussistenza del dolo specifico che deve assistere le violazioni tributarie; - alla ritenuta attendibilità della persona offesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - Il primo motivo è inammissibile perché non era stato formulato nei motivi di appello, secondo l'incontestata sintesi dei medesimi rinvenibile nella sentenza impugnata. Deve inoltre osservarsi come lo stesso difetti anche di specificità non essendo precisato di quale tipo di recidiva ci si dolga, a quale reato sia riferita e come si collochi nel percorso argomentativo della censura la riconosciuta circostanza che parte delle condanne considerate i (non altrimenti precisate) sia di data anteriore alla commissione dei fatti oggetto dell'odierno processo.

Peraro risulta una condanna per bancarotta divenuta definitiva prima della consumazione dei delitti consumati nel 2012, che giustifica la recidiva contesta e ritenuta. 2 - Il secondo ed il terzo motivo sono anch'essi generici non confrontandosi con la complessiva e dettagliata argomentazione della Corte territoriale in ordine alla sussistenza degli elementi, oggettivi e soggettivi, delle violazioni tributarie e del delitto di cui all'art. 646 cod. pen.. I medesimi sono anche argomentati in fatto e non tengono così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte:

Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini StefnoPulia . E 'k:5` OS