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Ordinanza — n. 46949/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46949/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46949/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIAMANNA OSCAR nato a ROMA il 26/06/1937 avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAeFattraVsrtscrerl4e—p,apti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; N 1 - Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, su concorde richiesta delle parti, rideterminava la pena inflitta a Oscar Sciamanna nella misura indicata in dispositivo, per il delitto di bancarotta fraudolenta ascrittogli. 2 - L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo il difetto di motivazione della sentenza.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46949/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il motivo dedotto nel presente ricorso è pertanto inammissibile. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione sufficiente riesame dell'entità pena errore nella commisurazione della pena scemata imputabilità proporzionalità della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
278170) che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIAMANNA OSCAR nato a ROMA il 26/06/1937 avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAeFattraVsrtscrerl4e—p,apti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; N

RITENUTO IN FATTO

1 - Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, su concorde richiesta delle parti, rideterminava la pena inflitta a Oscar Sciamanna nella misura indicata in dispositivo, per il delitto di bancarotta fraudolenta ascrittogli. 2 - L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo il difetto di motivazione della sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - Si è infatti affermato (da ultimo Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 13/01/2020, Rv. 278170) che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge.

Il motivo dedotto nel presente ricorso è pertanto inammissibile. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stecfc3}Pura._7‘, \ OEPOSIT