Ordinanza — n. 46947/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GUGLIELMI RICCARDO nato a ANDRIA il 27/04/1968 MATARRESE GIOVANNI nato a ANDRIA il 08/06/1967 avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46947/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1 - Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, su concorde richiesta delle parti, ha rideterminato le pene inflitte a Riccardo Guglielmi e a Giovanni Matarrese nella misura indicata in dispositivo, per il delitto di cui all'art.617 bis cod. pen.. 2 - Gli imputati hanno proposto ricorso, con atti distinti ma di identico contenuto, a mezzo del medesimo difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa valutazione della sussistenza del reato e della volontà dei prevenuti di concordare la pena.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GUGLIELMI RICCARDO nato a ANDRIA il 27/04/1968 MATARRESE GIOVANNI nato a ANDRIA il 08/06/1967 avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, su concorde richiesta delle parti, ha rideterminato le pene inflitte a Riccardo Guglielmi e a Giovanni Matarrese nella misura indicata in dispositivo, per il delitto di cui all'art.617 bis cod. pen.. 2 - Gli imputati hanno proposto ricorso, con atti distinti ma di identico contenuto, a mezzo del medesimo difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa valutazione della sussistenza del reato e della volontà dei prevenuti di concordare la pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili. 1 - Si è infatti affermato (da ultimo Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 13/01/2020, Rv. 278170) che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo quando deduca motivi concreti relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge, o a motivi attinenti alla volontà espressa senza precisarne le ragioni.
L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. 2 - All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scar