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Ordinanza — n. 46945/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46945/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46945/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGLIALONGA REMO nato in GERMANIA il 03/12/1998 avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Genova, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Savona che aveva ritenuto Remo Paglialonga colpevole dei reati di cui agli artt. 495 cod. pen., 116 CdS e 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze eterogenee.

Regesto Legislator

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artt. 495 cod. pen; Ordinanza — n. 46945/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 495 cod. pen., 116 CdS e 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze eterogenee.

Parole chiave

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uso di false generalità falsità in certificati falsa dichiarazione della parte guida nonostante revoca della patente sviamento della giustizia scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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artt. 495 cod. pen
1 - La Corte di appello di Genova, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Savona che aveva ritenuto Remo Paglialonga colpevole dei reati di cui agli artt. 495 cod. pen., 116 CdS e 73 d.lgs.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGLIALONGA REMO nato in GERMANIA il 03/12/1998 avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Genova, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Savona che aveva ritenuto Remo Paglialonga colpevole dei reati di cui agli artt. 495 cod. pen., 116 CdS e 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze eterogenee.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). 2 - Va inoltre precisato che la depenalizzazione del reato di guida senza patente di cui all'art. 116 cod. strada a seguito del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 non si estende all'ipotesi in cui la guida senza patente venga posta in essere da persona sottoposta a misura di prevenzione personale, in relazione alla quale l'art. 73 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 prevede un autonomo reato (Sez. 6, Sentenza n. 8223 del 12/12/2017, dep. 20/02/2018, Cavallo, Rv. 272233 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini StefroFe_ lv