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Ordinanza — n. 46943/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46943/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46943/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARTOLOZZI LORENZO nato a VITTORIO VENETO il 29/03/1991 parte civile nel procedimento c/ BUSET BENEDETTO BUSET GIULIO avverso il decreto del 30/04/2021 della PROC.GEN.CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 46943/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1 - Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste pronunciava decreto motivato di rifiuto di impugnare la sentenza di assoluzione degli imputati Benedetto e Giulio Buset come sollecitatogli dalla parte civile Lorenzo Bartolozzi, non ravvisando la volontarietà delle lesioni contestate. 2 - La medesima parte civile propone ricorso, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al fatto che, escluso il delitto di lesioni volontarie, dovevano quantomeno ritenersi le lesioni colpose.

Parole chiave

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omissione di soccorso corresponsabilità della vittima prova del dolo impunità delitto d'omissione dolo eventuale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARTOLOZZI LORENZO nato a VITTORIO VENETO il 29/03/1991 parte civile nel procedimento c/ BUSET BENEDETTO BUSET GIULIO avverso il decreto del 30/04/2021 della PROC.GEN.CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste pronunciava decreto motivato di rifiuto di impugnare la sentenza di assoluzione degli imputati Benedetto e Giulio Buset come sollecitatogli dalla parte civile Lorenzo Bartolozzi, non ravvisando la volontarietà delle lesioni contestate. 2 - La medesima parte civile propone ricorso, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al fatto che, escluso il delitto di lesioni volontarie, dovevano quantomeno ritenersi le lesioni colpose.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - Si è infatti affermato che non può proporsi, da parte dei soggetti indicati nell'art. 572 primo comma cod. proc. pen., ricorso per cassazione avverso il decreto motivato emesso dal pubblico ministero di non proposizione di impugnazione ai sensi del secondo comma del medesimo articolo. Ciò sia in virtù del generale principio di tassatività dei mezzi di gravame, sia in quanto il provvedimento menzionato non ha natura giurisdizionale ma meramente amministrativa (Sez. 6, n. 889 del 22/02/1996, Broda, Rv. 204798) L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stefmp pa0-T