Ordinanza — n. 46940/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORONELLA FARINA STEFANIA nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 24/07/1973 avverso la sentenza del 13/01/2015 del GIUDICE DI PACE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; RITENUTO IN FATI-0 1 - Il Giudice di pace di Perugia, con la sentenza impugnata, dichiarava Stefania Coronella Farina colpevole dei delitti ascrittile ai sensi degli artt. 594, 595, 612, 635 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputata, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla condotta di ingiuria, depenalizzata; - ai residui addebiti, quantomeno prescritti.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 46940/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 594, 595, 612, 635 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputata, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla condotta di ingiuria, depenalizzata; - ai residui addebiti, quantomeno prescritti.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORONELLA FARINA STEFANIA nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 24/07/1973 avverso la sentenza del 13/01/2015 del GIUDICE DI PACE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; RITENUTO IN FATI-0 1 - Il Giudice di pace di Perugia, con la sentenza impugnata, dichiarava Stefania Coronella Farina colpevole dei delitti ascrittile ai sensi degli artt. 594, 595, 612, 635 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputata, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla condotta di ingiuria, depenalizzata; - ai residui addebiti, quantomeno prescritti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. La condotta di ingiuria è depenalizzata e la sentenza impugnata deve essere annullata sul punto per tale ragione. Gli ulteriori delitti contestati alla ricorrente sono estinti per prescrizione, dovendosi ritenere solo infondati ma non manifestamente i motivi dedotti (avendo il giudice di pace sommariamente motivato sulla sussistenza dei reati), ma non può essere adottata sui medesimi una più favorevole formula di proscioglimento in presenza degli elementi di prova pur sempre individuati nell'impugnata sentenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per il fatto di ingiuria perché non prevista dalla legge come reato e per i residui delitti perché estinti per prescrizione. Così deciso, in Roma il 14 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico V