Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 46940/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46940/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46940/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORONELLA FARINA STEFANIA nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 24/07/1973 avverso la sentenza del 13/01/2015 del GIUDICE DI PACE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; RITENUTO IN FATI-0 1 - Il Giudice di pace di Perugia, con la sentenza impugnata, dichiarava Stefania Coronella Farina colpevole dei delitti ascrittile ai sensi degli artt. 594, 595, 612, 635 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputata, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla condotta di ingiuria, depenalizzata; - ai residui addebiti, quantomeno prescritti.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46940/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 594, 595, 612, 635 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputata, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla condotta di ingiuria, depenalizzata; - ai residui addebiti, quantomeno prescritti.

Parole chiave

Generato dall'IA
azione civile risarcimento alle vittime di reati perseguimento penale per diffamazione altri capi d'accusa impunità reiterazione di reati penali
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORONELLA FARINA STEFANIA nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 24/07/1973 avverso la sentenza del 13/01/2015 del GIUDICE DI PACE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; RITENUTO IN FATI-0 1 - Il Giudice di pace di Perugia, con la sentenza impugnata, dichiarava Stefania Coronella Farina colpevole dei delitti ascrittile ai sensi degli artt. 594, 595, 612, 635 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputata, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla condotta di ingiuria, depenalizzata; - ai residui addebiti, quantomeno prescritti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato. La condotta di ingiuria è depenalizzata e la sentenza impugnata deve essere annullata sul punto per tale ragione. Gli ulteriori delitti contestati alla ricorrente sono estinti per prescrizione, dovendosi ritenere solo infondati ma non manifestamente i motivi dedotti (avendo il giudice di pace sommariamente motivato sulla sussistenza dei reati), ma non può essere adottata sui medesimi una più favorevole formula di proscioglimento in presenza degli elementi di prova pur sempre individuati nell'impugnata sentenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per il fatto di ingiuria perché non prevista dalla legge come reato e per i residui delitti perché estinti per prescrizione. Così deciso, in Roma il 14 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico V