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Ordinanza — n. 46938/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46938/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46938/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARJAMI MIKLOVAN nato il 23/12/1973 avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Torino, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Ivrea che aveva ritenuto Barjanni Miklovan colpevole del delitto di cui all'art. 495 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze eterogenee.

Regesto Legislator

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art. 495 cod. pen; Ordinanza — n. 46938/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 495 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze eterogenee.

Parole chiave

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falsa dichiarazione della parte attenuazione della pena attendibilità dei testimoni sviamento della giustizia falsificazione dei pesi e delle misure altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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art. 495 cod. pen
1 - La Corte di appello di Torino, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Ivrea che aveva ritenuto Barjanni Miklovan colpevole del delitto di cui all'art. 495 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARJAMI MIKLOVAN nato il 23/12/1973 avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Torino, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Ivrea che aveva ritenuto Barjanni Miklovan colpevole del delitto di cui all'art. 495 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze eterogenee.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stefano Palla i/ \d- A I L- IN CANCE1..2?-: 2 2