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Ordinanza — n. 46936/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46936/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46936/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAPOLLA BENIAMINO nato a PIETRAGALLA il 31/03/1957 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Potenza, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, riduceva le pene accessorie applicate a Beniamino Rapolla per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale ascrittogli, confermando nel resto l'impugnata sentenza. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla prova degli elementi costitutivi del reato contestato, con particolare riferimento a quello soggettivo.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 46936/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla prova degli elementi costitutivi del reato contestato, con particolare riferimento a quello soggettivo.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie istruzione penale per appropriazione indebita documenti bancari inchiesta per falsità atti errore contabile
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAPOLLA BENIAMINO nato a PIETRAGALLA il 31/03/1957 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Potenza, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, riduceva le pene accessorie applicate a Beniamino Rapolla per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale ascrittogli, confermando nel resto l'impugnata sentenza. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla prova degli elementi costitutivi del reato contestato, con particolare riferimento a quello soggettivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - Il motivo dedotto è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora:

Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come la sottrazione dell'apparato contabile da altro non poteva essere derivata se non dalla volontà del prevenuto di non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita. 2- All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini SteLfa3 Pail