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Ordinanza — n. 46935/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46935/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46935/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOJNOVSKI BRANISLAV nato il 08/05/1980 avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Torino, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Asti, riduceva la pena inflitta a Branislav Vojnovski per il delitto ascrittogli, di lesioni personali aggravate. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla valutazione del compendio probatorio; - alla dosimetria della pena.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 46935/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla valutazione del compendio probatorio; - alla dosimetria della pena.

Parole chiave

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aggravamento della pena risarcimento alle vittime di reati attenuazione della pena procedura di revisione penale peggioramento del danno alla salute delitto contro la persona
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOJNOVSKI BRANISLAV nato il 08/05/1980 avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Torino, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Asti, riduceva la pena inflitta a Branislav Vojnovski per il delitto ascrittogli, di lesioni personali aggravate. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla valutazione del compendio probatorio; - alla dosimetria della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - Il primo motivo è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora:

Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come le deposizioni testimoniali raccolte avessero consentito di acclarare come l'imputato avesse volontariamente partecipato alla colluttazione, sferrando anch'egli dei colpi e quindi non certo limitandosi ad intervenire a difesa di un amico. 2 - La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente