Ordinanza — n. 46931/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SANTIS ROBERTO nato a ARZIGNANO il 11/07/1965 avverso la sentenza del 08/03/2019 del TRIBUNALE di VITERBOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 — Il Tribunale di Viterbo, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Giudice di pace che aveva ritenuto Roberto De Santis colpevole del delitto di cui all'art. 612 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta colpevolezza del ricorrente.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 612 cod. pen; Ordinanza — n. 46931/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 612 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta colpevolezza del ricorrente.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SANTIS ROBERTO nato a ARZIGNANO il 11/07/1965 avverso la sentenza del 08/03/2019 del TRIBUNALE di VITERBOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 — Il Tribunale di Viterbo, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Giudice di pace che aveva ritenuto Roberto De Santis colpevole del delitto di cui all'art. 612 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta colpevolezza del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - Il motivo dedotto è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora:
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Il Tribunale, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come l'attendibile ricostruzione offerta dalla persona offesa avesse trovato adeguato e logico riscontro nelle ulteriori deposizioni acquisite. Peraltro, deve anche ricordarsi come il ricorso in cassazione avverso le sentenze di appello per reati di competenza del Giudice di pace sia consentito solo per vizi di violazione di legge e non per difetti motivazionali come sono quelli nel ricorso argomentati. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stef,aQ0 FDEPOSl