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Ordinanza — n. 46930/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46930/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46930/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GASPARINI SIMONE nato a SENIGALLIA il 18/12/1972 avverso la sentenza del 08/02/2016 del GIUDICE DI PACE di SENIGALLIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - Il Giudice di pace di Senigallia, con la sentenza impugnata, assolveva Simone GaspArini dai delitti ascrittigli ai sensi degli artt. 594 e 612 cod. pen. rispettivamente perché il fatto non era previsto dalla legge come reato e perché il fatto non sussiste. 2 - Proponeva appello, convertito in ricorso, l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla condotta di ingiuria chiedendo che anche per la medesima fosse adottata la formula di proscioglimento per l'insussistenza del fatto.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 46930/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 594 e 612 cod. pen. rispettivamente perché il fatto non era previsto dalla legge come reato e perché il fatto non sussiste. 2 - Proponeva appello, convertito in ricorso, l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla condotta di ingiuria chiedendo che anche per la medesima fosse adottata la formula di proscioglimento per l'insussistenza del fatto.

Parole chiave

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censura formulata in modo carente abbandono del procedimento penale impunità ingiuria infrazione privilegiata pene condizionali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GASPARINI SIMONE nato a SENIGALLIA il 18/12/1972 avverso la sentenza del 08/02/2016 del GIUDICE DI PACE di SENIGALLIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - Il Giudice di pace di Senigallia, con la sentenza impugnata, assolveva Simone GaspArini dai delitti ascrittigli ai sensi degli artt. 594 e 612 cod. pen. rispettivamente perché il fatto non era previsto dalla legge come reato e perché il fatto non sussiste. 2 - Proponeva appello, convertito in ricorso, l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla condotta di ingiuria chiedendo che anche per la medesima fosse adottata la formula di proscioglimento per l'insussistenza del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 - Il ricorso è inammissibile perché volto a richiedere al giudice penale un giudizio sulla sussistenza di una condotta priva di rilievo penale. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio S