Ordinanza — n. 46927/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAU DINO GIOVANNI nato a NAPOLI il 04/08/1986 avverso la sentenza del 15/07/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Giovanni Gaudino colpevole dei delitti di cui agli artt. 493 ter, 624, 625 n. 2 e 61 n. 5 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del delitto di cui all'art. 493 ter cod. pen. nell'ipotesi tentata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 493 ter cod. pen; Ordinanza — n. 46927/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 493 ter, 624, 625 n. 2 e 61 n. 5 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del delitto di cui all'art. 493 ter cod. pen. nell'ipotesi tentata.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAU DINO GIOVANNI nato a NAPOLI il 04/08/1986 avverso la sentenza del 15/07/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - La Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Giovanni Gaudino colpevole dei delitti di cui agli artt. 493 ter, 624, 625 n. 2 e 61 n. 5 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del delitto di cui all'art. 493 ter cod. pen. nell'ipotesi tentata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - La Corte territoriale aveva già ricordato come questa Corte abbia già avuto modo di precisare che l'indebita utilizzazione, a fini di profitto, di una carta di credito da parte di chi non ne sia titolare, integra il delitto di cui all'art. 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (ora art. 493-ter cod. pen.), indipendentemente dall'effettivo conseguimento di un profitto o dal verificarsi di un danno, non essendo richiesto dalla norma che la transazione giunga a buon fine (Sez. 5, n. 5692 del 11/12/2018, dep. 05/02/2019, Rv. 275109). 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stnislao Scarlini Stegfi .13911, DE