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Ordinanza — n. 46925/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46925/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46925/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KUPRASHVILI GIORGI nato a KUTAISI( GEORGIA) il 08/09/1993 avverso la sentenza del 10/10/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Torino, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza di prime cure, per quanto qui di interesse, rideterminava la pena inflitta a Giorgi Kuprashvili per i delitti ascrittigli ai capi da 1 a 3 nella misura indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze eterogenee in termini di sola equivalenza.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 46925/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze eterogenee in termini di sola equivalenza.

Parole chiave

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gravità della pena revisione della sentenza penale gravi addebiti penali altri capi d'accusa verdetto di colpevolezza controllo della commisurazione della pena
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KUPRASHVILI GIORGI nato a KUTAISI( GEORGIA) il 08/09/1993 avverso la sentenza del 10/10/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Torino, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza di prime cure, per quanto qui di interesse, rideterminava la pena inflitta a Giorgi Kuprashvili per i delitti ascrittigli ai capi da 1 a 3 nella misura indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze eterogenee in termini di sola equivalenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Pres